COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2012 Delibera del Giudice Sportivo CAGLIARI – COTIGNOLA DEL 23/09/2012 Il Giudice Sportivo,

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2012 Delibera del Giudice Sportivo CAGLIARI – COTIGNOLA DEL 23/09/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 12 del 26/09/2010, ha letto il reclamo con il quale la Soc. Cotignola lamenta l’irregolarità della gara di cui all’oggetto poiché la stessa non è stata disputata presso il campo “Pilastro 1” sito in Bologna via Pirandello n°1. Nella specie la squadra della Soc. Cotignola si è presentata alle ore 14:00 al campo predefinito (Pilastro 1) ove nessun dirigente della soc. Cagliari era di fatto presente ad accoglierla; in seguito è giunto sul posto anche l’arbitro designato per la gara in questione. Il Direttore di gara ha atteso in loco qualche istante e poi è stato informato, dagli organi competenti, che la gara si sarebbe disputata in un campo diverso da quello predefinito. La Soc. Cotignola, su indicazione del Direttore di gara, si recava alle ore 15:15 circa sul nuovo campo della “Lunetta Gamberini” sito a Bologna via Degli Orti, 63; alle 15:50 l’arbitro dava inizio alla gara. La Soc. Cotignola nel reclamo inoltrato a questo G.S, a seguito di tempestivo ricorso, lamenta le precarie condizioni fisiche dei propri atleti visto che lo slittamento dell’orario di inizio, determinato da questa imprevista variazione di campo, non le ha consentito di avere a disposizione il tempo necessario per perfezionare un adeguato riscaldamento pre-gara, nonché la mancata comunicazione della variazione del campo di gioco. In considerazione di quanto appena descritto la Soc. Cotignola chiede gli eventuali provvedimenti di competenza. Osserva questo G.S. Si deve in primo luogo rilevare che il presente procedimento non può essere inquadrato nella previsione dell’art. 29 comma 5) lett. b) del C.G.S. (reclamo sulla regolarità del campo di gioco), poiché il reclamo della Soc. Cotignola non è stato preceduto da “specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società Cotignola prima dell’inizio della gara”. Oggetto del procedimento deve essere, pertanto, esclusivamente il giudizio sulla regolarità dello svolgimento della gara in questione. A tal proposito, risulta dagli atti ufficiali (supplemento dell’arbitro) che quando il Direttore di gara è giunto al campo predefinito “ Pilastro 1” alle ore 14:00 era presente anche la Soc. Cotignola; l’ arbitro non avendo visto nessuno al campo sportivo ha informato tempestivamente gli organi competenti (pronto A.I.A. ) che successivamente gli hanno comunicato che la gara si sarebbe dovuta svolgere nel campo “ Lunetta Gamberini “ in via degli Orti a Bologna. Una volta appresa questa informazione l’arbitro ha informato di tale variazione imprevista di campo la Soc. Cotignola che in quel momento ha dichiarato che:“ non ci sarebbero stati problemi e che si sarebbero spostati quanto prima al suddetto campo “. Una volta giunti al campo della “ Lunetta Gamberini “ il Direttore di gara è stato accolto dal custode che gli ha messo a disposizione lo spogliatoio e in maniera analoga anche la Soc. Cotignola ha preso possesso dello spogliatoio assegnatole ed ha effettuato il riscaldamento pre-partita; espletato il rito del riconoscimento l’arbitro dava inizio alla gara alle ore 15:50. La medesima si è svolta regolarmente, così come risulta dal supplemento dell’arbitro, non essendosi verificato alcun fatto o situazione che abbia influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbia impedito la regolare effettuazione. Sulla base di quanto appena esposto, pertanto, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 17) comma 1) e 4) lett c) C.G.S.. In particolare per quanto attiene la regolarità del campo di gioco “ Lunetta Gamberini “ si evince dagli atti acquisiti dal Fiduciario dei campi sportivi del CRER che l’impianto sportivo risulta regolarmente omologato per la disputa delle gare dei campionati della L.N.D. . Il mancato compimento da parte della Soc. Cagliari di adempimenti aventi una tale limitata rilevanza sul piano formale non comporta la punizione sportiva della perdita della gara o la ripetizione della medesima. P.T.M. Delibera: - di respingere il reclamo, come sopra proposto dalla Soc. Cotignola - omologa il risultato conseguito sul campo: CAGLIARI – COTIGNOLA 3 – 0 - addebita la tassa reclamo alla Soc. Cotignola - di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Cagliari Sig. GIAMMARINO MICHELE fino al 24/10/2012 per i fatti sopra descritti; - di sanzionare con l’ammenda di €. 200,00 la Soc. Cagliari per i fatti sopra descritti.
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