COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ALFONSINE F.C. 1921 Avverso squalifica per 4 giornate calc. LANZONI LUCA e per 5 giornate calc. VINCENZI MICHAEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 26.9.2012 gara ALFONSINE – S.ANTONIO del 23.9.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ALFONSINE F.C. 1921 Avverso squalifica per 4 giornate calc. LANZONI LUCA e per 5 giornate calc. VINCENZI MICHAEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 del 26.9.2012 gara ALFONSINE – S.ANTONIO del 23.9.2012 L’A.S.D. ALFONSINE F.C. 1921 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) il calc. LANZONI “è uscito dal campo subito dopo la fine della partita, parlando con il proprio allenatore ed il massaggiatore e, pertanto, il direttore di gara, che era abbastanza lontano dal giocatore, ha sicuramente udito i commenti di qualche persona del pubblico al di fuori dal recinto, scambiandole per quelle del nostro tesserato”; 2) il calc. VINCENZI , cercando di far notare all’arbitro una irregolarità commessa da un giocatore del S.Antonio “toccava il direttore di gara, mentre stava mimando il gesto del giocatore avversario. L’arbitro non è quindi stato afferrato dal nostro giocatore né, tanto meno, gli è stato procurato in modo volontario il leggero formicolio di cui si parla nel motivo della squalifica”. Chiede la riduzione o l’annullamento delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. VINCENZI, nell’indirizzargli frasi offensive, lo prendeva volontariamente ad un braccio, stringendo per alcuni secondi, provocandogli un leggero formicolio e veniva allontanato a forza da suoi compagni di squadra; 2) il calc. LANZONI, a fine gara, gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose, da lui perfettamente percepite, trovandosi a non più di tre metri di distanza; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. LANZONI LUCA e per 5 giornate del calc. VINCENZI MICHAEL. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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