COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 12 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. UNITED CESENA Avverso ammenda di € 80 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 13 del 27.9.2012 gara UNITED CESENA – VIRTUS OLIMPIA del 23.9.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 10/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 12 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. UNITED CESENA Avverso ammenda di € 80 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 13 del 27.9.2012 gara UNITED CESENA – VIRTUS OLIMPIA del 23.9.2012 L’A.S.D. UNITED CESENA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che ritiene che vi sia stato un errore di trascrizione in quanto : 1) l’UNITED CESENA è la squadra vincente per 4 a 2; 2) non ha avuto tesserati espulsi; 3) non aveva sostenitori al seguito; 4) hanno terminato la gara con la squadra al completo, mentre gli avversari erano ridotti a 9, più l’espulsione dell’allenatore e di un dirigente. Chiede l’annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti di gara; - verificato che nel circostanziato referto di gara alla voce “Comportamento del pubblico” appare annotato “Dal 12° del I° tempo, fino al termine del la gara i sostenitori del Virtus Olimpia urlavano ingiurie alla mia persona e nei confronti dei giocatori di casa, proferendo offese” e nulla a carico della reclamante, d e l i b e r a - di annullare l’ammenda di € 80 a carico dell’A.S.D. UNITED CESENA e di ritornare gli atti al G.S. di Rimini. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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