COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BRIZI LUCIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 DEL 26.9.2012 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – VIGOR ACQUAPENDENTE del 23.9.2012 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A
CARICO DEL CALCIATORE BRIZI LUCIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 DEL 26.9.2012
(Gara: ISCHIA DI CASTRO – VIGOR ACQUAPENDENTE del 23.9.2012 – Campionato
Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
tenuto conto che possono essere assunte, sia pure parzialmente, alcune deduzioni della
reclamante in ordine all’episodio relativo all’espulsione del calciatore BRIZI , il quale ha reagito
con grave scompostezza nei riguardi dell’arbitro e di un assistente, senza conseguenze;
considerato che ricorrono elementi atti ad una riduzione dell’ammenda, così come richiesto dalla
ricorrente, essendosi concretizzato in sole espressioni verbali di contestazione il comportamento
dei sostenitori locali, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore BRIZI LUCIANO e
da € 250 l’ammenda a carico della Società ISCHIA DI CASTRO.
La tassa reclamo va restituita.
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