COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE D’ONOFRIO FABIO (TESS. HERMADA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 33 DEL 12.9.2012 (Gara: LA DELIBERA – IL MERCATO del 17.7.2012 – Gare Amichevoli)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE D’ONOFRIO FABIO (TESS. HERMADA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 33 DEL 12.9.2012 (Gara: LA DELIBERA – IL MERCATO del 17.7.2012 – Gare Amichevoli) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore; uditi in sede di supplemento di referto gli arbitri, osserva: il ricorrente, pur riconoscendo di aver rivolto espressioni offensive all’arbitro, ha tuttavia escluso nella maniera più assoluta di avergli lanciato il pallone contro, gesto che sarebbe stato invece compiuto da un suo compagno, al termine dell’incontro. Ha quindi chiesto l’annullamento della sanzione, ritenuta in ogni caso eccessiva, rispetto agli addebiti. Ascoltato, in sede di supplemento, l’arbitro n.2 ha confermato che al sesto minuto del 3° tempo il calciatore D’ONOFRIO FABIO (n. 5 della Società IL MERCATO) contestava un fallo laterale, dall’arbitro attribuito all’avversario e successivamente si allontanava con il pallone sotto il braccio. A quel punto l’arbitro lo invitava a restituire il pallone all’avversario che si trovava in quel momento al suo fianco. Il giocatore si girava e, da una distanza di circa 3 metri, lanciava il pallone attingendo l’arbitro, senza procurargli conseguenze. Il Direttore di gara, pur confermando che il pallone era stato lanciato verso di lui, non escludeva tuttavia che il gesto compiuto dal giocatore fosse stato causato da un moto di frustrazione, dovuto dal fatto che, in quel momento, la sua squadra si trovava in svantaggio. L’arbitro n. 2 riferiva inoltre che al termine dell’incontro il calciatore MARIGLIANI FERRUCCIO (n. 6 della Società IL MERCATO) gli aveva rivolto una espressione offensiva, senza porre in essere alcun ulteriore comportamento minaccioso e/o aggressivo. L’arbitro n. 1 confermava, a sua volta, di aver visto al 6° minuto del 3° tempo il giocatore n. 5 D’ONORFIO FABIO, lanciare il pallone contro l’arbitro n. 2, il quale ne aveva decretato l’espulsione. Il direttore di gara confermava inoltre che al termine della gara, il calciatore n. 6 MARIGLIANI FERRUCCIO aveva rivolto un insulto al suo collega. Alla luce delle suddette delucidazioni arbitrali che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato che l’autore del gesto (lancio del pallone) sia stato effettivamente il calciatore D’ONOFRIO FABIO. Per quel che concerne invece la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, questa Commissione ritiene che, valutato il gesto nel contesto dell’episodio, il comportamento del calciatore D’ONOFRIO possa essere ricondotto in parte ad un atteggiamento di frustrazione dovuto all’andamento dell’incontro senza alcun intento di violenza nei confronti del direttore di gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la sanzione a carico del calciatore D’ONOFRIO FABIO dal 31.12.2012 al 15.11.2012. La tassa reclamo va restituita.
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