COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 8/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CABRERA 2000 POZZALLO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 8/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. CABRERA 2000 POZZALLO La Procura Federale, con nota 773/597pf11-12 GR/mg del 06/08/2012 ha deferito la A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte violative ascritte al Sig. Melilli Carmelo, all'epoca dei fatti allenatore della società predetta e a sua volta deferito alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. La parte deferita, debitamente convocata all’udienza dibattimentale, è comparsa nella persona del Sig. Melilli Carmelo giusta delega del presidente della società, che ha rigettato ogni addebito. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico della società della sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00). Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la società deferita sia responsabile oggettivamente, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, per le violazioni normative ascritte al Sig. Melilli Carmelo, all'epoca dei fatti allenatore della A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo. Emerge infatti dagli atti che il predetto aveva predisposto in data 17/11/2011 più lettere di denuncia poi sottoscritte dai genitori di più calciatori tesserati per la società ASD Azzurra di Modica, al fine di far inficiare il vincolo precedentemente assunto dagli stessi con la medesima società e di poterli poi tesserare per la società di sua appartenenza. Quest’ultima circostanza è stata poi confermata in udienza dallo stesso Sig. Melilli. Segue la sanzione come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi alla A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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