COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 12/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BARRERA ROBERTO (calciatore ASD Nuova Kamarinense) A.S.D. NUOVA KAMARINENSE Comunicato Ufficiale 115 Commissione Disciplinare Territoriale 07 del 09 Ottobre 2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 12/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. BARRERA ROBERTO (calciatore ASD Nuova Kamarinense)
A.S.D. NUOVA KAMARINENSE
Comunicato Ufficiale 115 Commissione Disciplinare Territoriale 07 del 09 Ottobre 2012
La Procura Federale, con nota 1143/795 pf11-12 MS/vdb del 05/09/2012 ha deferito il calciatore Barrera Roberto ai sensi dell’art.1 comma 1 CGS, per il comportamento violento posto in essere nei confronti del direttore di gara, così contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonchè la società ASD Nuova Kamarinense ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, in relazione alla violazione ascritta al predetto calciatore.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire note difensive.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del calciatore deferito della sanzione di mesi 27 di squalifica calcolata infliggendo la squalifica prima comminata al capitano della squadra maggiorata di ulteriori mesi dodici di squalifica in violazione dell’articolo 1 comma 1 C.G.S. nonchè l’ammenda di € 1.000/00 (mille/00) a carico della società.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il calciatore deferito sia responsabile di quanto ascrittogli.
In particolare si evidenzia che risulta provato in maniera inequivocabile come egli abbia colpito violentemente al capo l’arbitro al termine della gara ASD Nuova Kamarinense – ASD Pachino del 27.11.2011. Per tale circostanza era stato squalificato, ai sensi dell’art. 3 comma 2 CGS, il capitano sig. Petralia Antonino, con la conseguenza che al Barrera va applicata la sanzione nella misura già inflitta al predetto capitano per il quale, per questi motivi, cessa di avere esecuzione la squalifica a suo carico. Inoltre allo stesso va applicata una ulteriore sanzione come in dispositivo per la contestata violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S.
Acclarata la responsabilità del calciatore, consegue la responsabilità oggettiva a carico della rispettiva società di appartenenza ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visti gli artt. 1 comma 1 e 19 comma 1 lett. f) CGS, squalifica il calciatore Barrera Roberto fino al 31 ottobre 2014;
visti gli artt. 4 comma 2 e 18 comma 1 lett. b) CGS, applica all’ASD Nuova Kamarinense l’ammenda di € 300,00;
visto l’art. 3 comma 2 CGS, dichiara cessata la sanzione inflitta al calciatore Petralia Antonino.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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