COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 13/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BELLOFIORE SALVATORE (Tesserato AIA – Sez. AIA Siracusa) Sig. ANFUSO SERGIO (Presidente ASD Liotru) Sig. COCIVERA ALFIO (allenatore ASD Liotru) A.S.D. LIOTRU oggi ASD Sporting Barriera

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 del 09.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 13/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BELLOFIORE SALVATORE (Tesserato AIA – Sez. AIA Siracusa) Sig. ANFUSO SERGIO (Presidente ASD Liotru) Sig. COCIVERA ALFIO (allenatore ASD Liotru) A.S.D. LIOTRU oggi ASD Sporting Barriera La Procura Federale, con nota 1173/755 pf11-12/MS/vdb del 06/09/2012 ha deferito il sig. Bellofiore Salvatore (tesserato AIA) per la violazione dell’art.1 comma 1 e 4 C.G.S., in relazione all’art.1 e 40, del regolamento AIA; i sigg.ri Anfuso Sergio e Cocivera Alfio, nelle rispettive qualità di Presidente e Allenatore dell’ASD Liotru, per la violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S., nonchè la società ASD Liotru, oggi ASD Sporting Barriera, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati. Comunicato Ufficiale 115 Commissione Disciplinare Territoriale 07 del 09 Ottobre 2012 Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale sono comparse, ad eccezione del sig. Bellofiore Salvatore. Gli intervenuti, assistiti dal difensore di fiducia, hanno chiesto di definire il procedimento a loro carico ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., come da ordinanze che seguono: Ordinanza 1: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che il Sig. Anfuso Sergio (Presidente ASD Liotru all’epoca dei fatti) ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi sette compresa la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.; rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha dato il proprio consenso alla superiore richiesta; visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Anfuso Sergio la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Ordinanza 2: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che il Sig. Anfuso Sergio n.q. di Presidente ASD Sporting Barriera già ASD Liotru, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e punti uno di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente S.S. 2012-2013, compresa la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.; rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha dato il proprio consenso alla superiore richiesta; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla società ASD Sporting Barriera già ASD Liotru la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Ordinanza 3: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che il Sig. Cocivera Alfio (Allenatore ASD Liotru all’epoca dei fatti) ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella squalifica per mesi quattro compresa la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.; Comunicato Ufficiale 115 Commissione Disciplinare Territoriale 07 del 09 Ottobre 2012 rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha dato il proprio consenso alla superiore richiesta; visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Cocivera Alfio la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico dell’Arbitro Bellofiore Salvatore, della sospensione per mesi quindici. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il deferito sia responsabile di quanto ascrittogli. In particolare risulta accertato senza ombra di dubbio (vedasi a diverso titolo le dichiarazioni rese dall’arbitro stesso al rappresentante della Procura e la dichiarazione del giornalista del quotidiano La Sicilia) che al termine della gara Carlentini – Liotru del 18.11.2011, valevole per il campionato di II° Categoria, i sigg.ri Anfuso Sergio e Cocivera Alfio si introducevano nello spogliatoio dell’arbitro e, con modi insistenti e pressanti, lo inducevano a considerare che nessuno aveva messo in atto fatti o azioni che potevano determinarne l’espulsione. Di contro il Bellofiore, in ragione delle superiori pressioni, risulta avere annotato quale calciatore espulso il sig. Spedale Daniele al posto del calciatore Nicotra Pietro, colpevole quest’ultimo di averlo colpito con una testata (l’identità del predetto viene peraltro evidenziata dalla società ASD Liotru negli scritti difensivi rimessi alla Commissione Disciplinare Territoriale nell’ambito del procedimento n.81/A pubblicato sul C.U. 234 CDT 14 del 27/12/2011). Il Bellofiore ometteva, inoltre, di annotare l’espulsione del calciatore Ferrone Francesco, reo di un comportamento aggressivo nei suoi confronti. Quanto sopra accertato risulta di particolare gravità in quanto l’arbitro non solo ha omesso di indicare una espulsione, ma addirittura ha indicato quale autore dell’aggressione subita un calciatore che di contro si era adoperato per calmare gli animi ed evitare ulteriori atti violenti. Il comportamento dell’arbitro non può trovare alcuna giustificazione in quanto, seppure comprensibilmente per la tensione della gara, le proteste e l’aggressione subita, egli avrebbe avuto, comunque il dovere, una volta rientrato in sede e superata la tensione del post gara, di riferire in referto in maniera dettagliata ed esauriente quanto effettivamente avvenuto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, applica ai sensi dell’articolo 23 del C.G.S. l’inibizione per mesi sette al sig. Anfuso Sergio; applica ai sensi dell’articolo 23 del C.G.S. la squalifica per mesi quattro al sig. Cocivera Alfio; applica ai sensi dell’articolo 23 del C.G.S. l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva alla società ASD Sporting Barriera già ASD Liotru. Comunicato Ufficiale 115 Commissione Disciplinare Territoriale 07 del 09 Ottobre 2012 Visti gli artt. 1 comma 1 e 4 CGS, 1 e 40 Regolamento AIA dispone la sospensione per mesi 15 (quindici) al sig. Bellofiore Salvatore, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Siracusa. Per quanto riguarda la posizione del Sig. Spedale Daniele, rileva che trattasi di decisione divenuta irrevocabile, per cui la stessa potrà essere soltanto oggetto di impugnazione per revocazione ex art. 39 C.G.S. In ordine alla posizione dei calciatori Nicotra Pietro e Ferrone Francesco, questa C.D.T. rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l’adozione dei consequenziali provvedimenti di sua competenza. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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