LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina COLETTA/A.S.D.ORLANDIA 97

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina COLETTA/A.S.D.ORLANDIA 97 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2012 la Sig.na Cristina COLETTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.5.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00. La Società in data 17/7/2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D. omettendo tra 1'altro l'invio della documentazione probatoria anche alla controparte, quindi le stesse vengono passate agli atti senza valore sulla decisione. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97,al pagamento in favore della sig.na Cristina COLETTA, della somma di €.1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione di quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it