LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/A.S.D.SEREGNO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/A.S.D.SEREGNO CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2012 il sig.Manuel BONACINA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SEREGNO CALCIO 1913 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.6.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.750,00. La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SEREGNO CALCIO 1913 al pagamento in favore del sig.Manuel BONACINA della somma di €.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo a1la Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30g i orni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.
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