LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Michele LESTANI/A.S.D.SANVITESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Michele LESTANI/A.S.D.SANVITESE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2012 il sig.Michele LESTANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE. un accordo economico prevedente I corresponsione forfettaria di €.37,50 a prestazione sportiva relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata di €.2.350,00. Si rileva preliminarmente pero che al ricorso non a stata allegata la ricevuta in originale Della Racc. A.R. inviata alla Società (giusto quanto previsto dall'art.21/bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il ricorso presentato dal sig.Michele LESTANI ne confronti della Società A.S.D.SANVITESE Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che il suddetto reclamo non potrà essere proposto nuovamente in quanto il termine ultimo per la presentazione e scaduto il 30 Giugno 2012.
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