COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 26 del 28/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 04/P RECLAMO SSD CONDINESE DD. 19.09.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – C.U. N. 20 DD. 13.09.2012.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 26 del 28/09/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
04/P RECLAMO SSD CONDINESE DD. 19.09.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO - C.U. N. 20 DD.
13.09.2012.
La Società S.S. CONDINESE ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata C.U. n. 20 dd. 13.09.2012 in merito alla gara del 09.09.2012 tra le società Bassa Anaunia - Condinese nel quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e l’inibizione del dirigente accompagnatore sig. Cimarolli Antonio fino all’11.10.2012La società nel proprio ricorso ha ritualmente impugnato le sanzioni sostenendo in particolare di avere inviato al
Comitato della F.I.G.C. precedentemente alla gara tutto l’incartamento per il tesseramento.
La Commissione, sulla base dell’art. 40 comma 11 bis delle NOIF che sancisce che: “I calciatori di cittadinanza non
italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati
tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno
dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno
valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione
della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della
stagione sportiva”, respinge il reclamo in quanto la richiesta di tesseramento è pervenuta al Comitato il giorno
11.09.2012 e lo stesso giorno è stato fatto il relativo tesseramento. Essendo quindi il tesseramento avvenuto successivamente alla gara dd. 09.09.2012 il giocatore si trovava in posizione irregolare.
P. Q. M.
la Commissione Disciplinare Territoriale respinge il ricorso ed ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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