COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 28 del 11.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. ALTA ANAUNIA DD. 04.10.2012 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETA’ A.C. ALTA ANAUNIA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, COME DA C.U. N. 27 DD. 04.10.2012
Con raccomandata del 04.10.2012 è stato presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado con il quale veniva comminata la perdita della gara alla Società A.C. Alta Anaunia con il punteggio di 0-3, con delibera pubblicata il 04.10.2012 con il C.U. n. 27 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in ordine della gara di campionato di Prima Categoria, girone B, Alta Anaunia-T.N.T. Monte Peller.
La Società chiede l’annullamento della decisione di primo grado e quindi chiede di poter giocare la gara in quanto, in particolare, non le è stato dato il tempo per poter ovviare alla mancanza parziale di illuminazione del campo.
La Commissione esaminata la documentazione agli atti e dopo ritiene corretta la decisione del Giudice di primo grado in quanto risulta pacificamente che una parte del campo di gioco non era correttamente illuminata, per tale motivo, conferma la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e ordina l’incameramento della tassa di reclamo.