F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2011-2012) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 24 novembre 2011, nella seguente composizione: Geoff Thompson (Inghilterra), presidente Carlos Soto (Cile), membro Takuya Yamazaki (Giappone), membro Theodoros Giannikos (Grecia), membro Guillermo Saltos Guale (Ecuador), membro sulla domanda presentata dal club X, come attore contro il club FC S, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento del giocatore A
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2011-2012) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 24 novembre 2011, nella seguente composizione: Geoff Thompson (Inghilterra), presidente Carlos Soto (Cile), membro Takuya Yamazaki (Giappone), membro Theodoros Giannikos (Grecia), membro Guillermo Saltos Guale (Ecuador), membro sulla domanda presentata dal club X, come attore contro il club FC S, Resistente come per quanto riguarda il contributo di solidarietà relativo al trasferimento del giocatore A I. Fatti della controversia 1. La Federcalcio I (FFI) ha confermato che il giocatore A (in prosieguo: il giocatore), nata il 11 novembre 1983, è stato registrato con il suo club affiliato, X (di seguito: il Richiedente) a partire dal 4 novembre 1997 fino al 7 febbraio 2002, come un dilettante. 2. Inoltre, la Federazione di calcio FIFA ho fornito con la conferma del 2 marzo 2009, secondo cui l'attore è un club affiliato della Federcalcio I. 3. La stagione sportiva in paese che va dal 1 ° dicembre al 30 novembre l'anno successivo. 4. Il giocatore è stato registrato con il club, FC S (in prosieguo: il Resistente), il 31 Agosto 2007. 5. Il 4 ottobre 2007, l'attore contattato FIFA rivendicando la percentuale rispetto alla solidarietà contributo in relazione al trasferimento del giocatore dal club, Z, al Resistente. 6. In particolare, la Richiedente richiesto 35% del contributo solidarietà 5% del totale trasferimento risarcimento di EUR 12 milioni, pari a 210.000. 7. Nella sua posizione, il Resistente respinto la richiesta sostenendo che potrebbe essere prescritta. Inoltre, ha messo in dubbio che l'attore rispondeva ai requisiti per il riconoscimento da parte della FIFA nel periodo in cui il giocatore è stato registrato con l'Attore. Tuttavia, il Resistente ha confermato che l'indennità di trasferimento pari a 12.000.000. 8. Inoltre, il convenuto ha dichiarato che, secondo i documenti ricevuti, il giocatore era apparentemente registrato con l'attore a partire dal 9 settembre 1999 fino 8 febbraio 2002. Tenuto conto del campo di applicazione del Regolamento FIFA sullo status e Trasferimento dei Calciatori, il Resistente ha concluso che l'attore deve avere il diritto ricevere contributo di solidarietà per le stagioni 1999/00 e 2000/01 solo, vale a dire EUR 120.000 corrispondenti a 1%. 9. Infine, il convenuto ha accettato di pagare la somma di 120.000 euro per l'Attore come appena a destra di quest'ultimo per l'applicazione del meccanismo di solidarietà è stato sufficientemente accreditato. 10. A causa di passaporti giocatori diversi emessi dalla Federazione Calcio Io, la FIFA Amministrazione ha chiesto alla Federazione Calcio Io chiarire le esatte date di registrazione del lettore con l'Attore. 11. Nella sua risposta, la Federazione di calcio ho informato sulle date di registrazione del giocatore (cfr. punto 1). In particolare, la Federazione di calcio mi ha confermato anche il la registrazione del giocatore con l'attore tra il 4 novembre 1997 e l'8 Settembre 1999. 12. Tuttavia, il convenuto aveva ancora dei dubbi per quanto riguarda la carriera calcistica del giocatore. In questo proposito sottolineato che la conferma rilasciata dalla Federazione Calcio I sulla 30 agosto 2004 indica chiaramente che il giocatore è stato registrato con l'Attore a partire dal 9 SETTEMBRE 1999 fino all '8 febbraio 2002. Pertanto, il Resistente ha ribadito che l'attore dovrebbe ricevere contributo di solidarietà per le stagioni 1999/2000 e 2000/01, vale a dire l'importo di 120.000 euro. 13. Inoltre, il convenuto ha affermato che, se la FIFA ha approvato che il richiedente soddisfa le esigenze di un centro educativo e, di conseguenza, è autorizzato a ricevere la solidarietà contributo, il Resistente avrebbe permesso il pagamento di 120.000 euro. 14. Nella sua risposta, l'attore ha mantenuto la sua posizione, ma modificato l'importo richiesto a Euro 223.316 più il 5% di interessi all'anno a partire dal 31 ° giorno dopo la registrazione del giocatore con il Resistente, vale a dire a partire dal 30 settembre 2007. Nel caso considerato l' periodo di registrazione del giocatore sarebbe tra il 9 settembre 1999 e il 7 febbraio 2002, l'attore ha chiesto l'importo di 144.659 euro più gli interessi. 15. Nella controreplica, il convenuto ha ribadito le sue osservazioni precedenti. ** II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di risoluzione delle controversie (in prosieguo: la Camera o Repubblica democratica del Congo) analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, essa ha fatto riferimento all'art. 18 del regolamento che disciplinano le procedure di lo Status del Calciatore Comitato e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2005), in combinato disposto con art. 21 par. 2 e 3, del regolamento che disciplinano le procedure di lo Status del Calciatore Comitato e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008). La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 4 ottobre 2007, di conseguenza, la Camera ha concluso che l'edizione 2005 del Regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle controversie (in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 del Regolamento di procedura afferma che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria competenza alla luce di articoli da 22 a 24 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010). Ai sensi dell'art. 1 par. 1 del Regolamento di cui sopra, che descrive la portata e il campo di applicazione dei regolamenti pertinenti, in connessione con l'articolo 24 par. 1 e 22 d), di detto regolamento, la controversia Risoluzione Camera decide in merito alle controversie relative al meccanismo di solidarietà tra club di proprietà di gruppi diversi in relazione con il trasferimento internazionale di un giocatore professionista. 3. In questo contesto, la Repubblica Democratica del Congo di cui alla conferma della Federcalcio I secondo la quale il richiedente è un club affiliato della federazione stessa. 4. Di conseguenza, la Camera è l'organo competente a decidere sul presente contenzioso relativo alla distribuzione del contributo di solidarietà in concomitanza con il trasferimento internazionale del giocatore professionista. 5. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato per il suo nuovo Club il 31 agosto 2007, la RDC ha analizzato l'edizione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, si conferma che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizioni 2010, 2009 e 2008) e considerando che la presente domanda è stata presentata davanti alla FIFA il 4 ottobre 2007, l'edizione 2005 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei I giocatori (di seguito: il Regolamento) è applicabile alla materia in esame nel merito. 6. In seguito, la Camera preso atto che il Resistente era del parere che la presente domanda deve essere visto come prescritto, visto che il giocatore è stato registrato nel mese di agosto 2007 con il Resistente, mentre la richiesta è stata ricevuta dal convenuto il 10 maggio 2010. 7. In considerazione di quanto sopra, la Camera ritenuto fondamentale sottolineare che per per determinare se si sentiva il caso di specie, si deve, in primo luogo, stabilire che è "l'evento che ha dato origine alla controversia", vale a dire che è il punto di partenza del periodo di tempo di due anni, di cui ai sensi dell'art. 25 par. 5 del Regolamento. A questo proposito, la sezione di cui all'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il quale stabilisce che "il nuovo club dovrà pagare il contributo di solidarietà per la società di formazione (s) [...] entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore o, in caso di pagamenti potenziali, 30 giorni dopo la data di tali pagamenti ". 8. Tornando ai fatti del caso di specie, la Camera ha sottolineato che il giocatore è stato registrato per il convenuto il 31 agosto 2007. 9. In considerazione di quanto precede, e tenuto conto, in particolare, che i documenti a portata di mano non contengono alcuna indicazione che l'indennità di trasferimento è stato pagato in pagamenti potenziali, la Camera ha deciso all'unanimità che l'evento che ha dato origine alla controversia, per quanto riguarda il pagamento del contributo di solidarietà si è verificato 30 giorni dopo la registrazione del giocatore con il Resistente. 10. Di conseguenza, i membri della Camera è giunto alla ferma conclusione che, nel caso di specie, e, ai sensi dell'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il pagamento del contributo dovuto è caduto il 30 settembre 2007, vale a dire 30 giorni dopo la registrazione del giocatore all'interno della Football Association R (FAR), e che quest'ultima data è stata il punto di partenza del periodo di tempo di due anni di cui ai sensi dell'art. 25 par. 5 del Regolamento. Allo stesso modo, la Camera ha ritenuto che il periodo di tempo di due anni erano trascorsi, nel caso di specie, il 30 settembre 2009. 11. Di conseguenza, la Camera concluso che meno di due anni erano trascorsi tra l'evento che ha dato origine alla controversia, ossia la data di scadenza del pagamento del contributo di solidarietà, che era il 30 settembre 2007, e la presentazione della presente domanda alla FIFA dal Richiedente il 4 ottobre 2007, e, pertanto, che la domanda del richiedente per il contributo di solidarietà può essere ascoltato dalla Camera di Risoluzione delle Controversie. 12. In seguito, e di entrare nel merito della questione, i membri del Camera iniziato riconoscendo che l'attore chiede il pagamento di Euro 223.316 più il 5% di interessi all'anno a partire dal 31 ° giorno dopo la registrazione del giocatore con il Resistente sulla base di trasferimento di un importo di EUR 12 milioni a carico del Resistente al club, Z, in connessione con il trasferimento internazionale del giocatore. 13. Allo stesso modo, la RDC ha preso atto che, secondo la Football Association e la R La posizione del Resistente, il giocatore è stato trasferito al FC S il 31 agosto 2007 per l'importo di euro 12.000.000. 14. In seguito, i membri della Camera ha sottolineato che, come stabilito dall'art. 21 in connessione con l'allegato 5 del Regolamento, se un professionista si muove durante la corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, non compresa l'indennità di formazione pagato per la sua ex squadra, deve essere detratto dall'importo totale della compensazione e di essere distribuiti dal nuovo club come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione e l'educazione del giocatore in proporzione al numero di anni (Calcolati in misura proporzionale se meno di un anno), il giocatore è stato registrato con il club importanti tra le stagioni sportive del suo 12 ° compleanno e il 23. 15. In questo senso, la Camera ha rivolto l'attenzione al giocatore molti diversi passaporti rilasciati dalla Federazione Calcio Io, così come la dichiarazione della Resistente, secondo il quale il ricorrente deve avere il diritto di ricevere contributo di solidarietà solo per il periodo tra il 9 settembre 1999 e 8 febbraio 2002. 16. A questo proposito, il DRC preso in considerazione che, su richiesta della FIFA Amministrazione, la Federazione di calcio che avevo chiarito date di registrazione del giocatore nel paese che, a conferma che il giocatore, nato il 11 novembre 1983, è stato registrato con il richiedente dal 4 novembre 1997 al 7 febbraio 2002. Di conseguenza, la membri della Camera ha osservato che la Federazione di calcio ho avuto modo esplicito ha confermato la registrazione tra il 4 novembre 1997 e del 9 settembre 1999. 17. Inoltre, la Camera ha ricordato che la stagione in paese che dura dal 1 ° dicembre fino al 30 novembre dell'anno successivo. 18. In seguito, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha preso atto che il Resistente assunto un periodo di registrazione del giocatore tra il 9 settembre 1999 e 8 febbraio 2002 e che essa ha sostenuto che l'attore dovrebbe ricevere contributo di solidarietà solo per le stagioni 1999/2000 e 2000/01, vale a dire le stagioni, che il giocatore aveva completamente trascorso con l'Attore . 19. Di conseguenza, la Camera concluso che il calcolo del contributo di solidarietà nel caso di specie deve essere effettuato su base proporzionale (cfr. art. 1 dell'allegato 5 del Regolamenti) per quanto riguarda le stagioni della 14 ° compleanno e 19 del giocatore. Pertanto, l' Camera ha concluso che il richiedente ha diritto a ricevere 222.420 euro come solidarietà contributo della compensazione versata trasferimento per il trasferimento del giocatore. 20. Alla luce di quanto sopra e considerando che interessi il richiedente domanda 5% l'anno dal 31 ° giorno dopo la registrazione del giocatore con il Resistente, la Camera di cui all'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il quale stabilisce che la solidarietà contributo è versato entro e non oltre 30 giorni dopo la registrazione del giocatore con il nuovo club. 21. Inoltre, la Camera ha preso anche in considerazione il fatto che la Federazione di calcio ho avuto rilasciato diverse passaporti giocatore differente e di conseguenza, i membri ritenute opportuno concedere interessi solo a partire dal 1 agosto 2010, vale a dire 30 giorni dopo la trasmissione di ultima conferma del Calcio Federazioni che al Resistente. 22. In considerazione di quanto precede, la RDC ha deciso che il convenuto deve pagare al Ricorrente l'importo di euro 222.420 come contributo di solidarietà maggiorato degli interessi di mora di 5% p.a. dal 1 ° agosto 2010 fino alla data effettiva del pagamento. ** III. La decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La richiesta del Richiedente, Club X, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, FC S, deve pagare all'attore, Club X, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione, l'importo di euro 222.420 e interessi del 5% annuo per tale importo dal 1 ° agosto 2010 fino alla data di effettivo pagamento. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il suddetto termine, il presente questione deve essere presentata, su richiesta, alla commissione disciplinare della FIFA per il suo esame e una decisione formale. 4. Il Richiedente, Club X, è diretta ad informare il Resistente, FC S, immediatamente e direttamente il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere effettuata e di informare la Camera di Risoluzione delle Controversie di ogni pagamento ricevuto. 5. Eventuali ulteriori richieste presentate dalla parte attrice, Club X, sono respinte. ** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato a il CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e contiene tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia del che si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che ha determinato il ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e il numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie Jérôme Valcke Segretario Generale All.:. CAS direttive ________________________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2011-2012) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 24 November 2011, in the following composition: Geoff Thompson (England), Chairman Carlos Soto (Chile), member Takuya Yamazaki (Japan), member Theodoros Giannikos (Greece), member Guillermo Saltos Guale (Ecuador), member on the claim presented by the club X, as Claimant against the club FC S, as Respondent regarding the solidarity contribution related to the transfer of the player A I. Facts of the case 1. The Football Federation I (FFI) confirmed that the player A (hereinafter: the player), born 11 November 1983, was registered with its affiliated club, X (hereinafter: the Claimant) as from 4 November 1997 until 7 February 2002 as an amateur. 2. Furthermore, the Football Federation I provided FIFA with a confirmation dated 2 March 2009 stating that the Claimant is an affiliated club of the Football Federation I. 3. The sporting season in country I runs from 1 December until 30 November of the following year. 4. The player was registered with the club, FC S (hereinafter: the Respondent), on 31 August 2007. 5. On 4 October 2007, the Claimant contacted FIFA claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player from the club, Z, to the Respondent. 6. In particular, the Claimant requested 35% of the 5% solidarity contribution of the total transfer compensation of EUR 12,000,000, i.e. EUR 210,000. 7. In its position, the Respondent rejected the claim arguing that it could be time-barred. Furthermore, it questioned that the Claimant fulfilled the requirements for the recognition by FIFA during the period when the player was registered with the Claimant. Nevertheless, the Respondent confirmed that the transfer compensation amounted to EUR 12,000,000. 8. Moreover, the Respondent stated that according to the documents received, the player was apparently registered with the Claimant as from 9 September 1999 until 8 February 2002. Taking into account the scope of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, the Respondent concluded that the Claimant should be entitled to receive solidarity contribution for the seasons 1999/00 and 2000/01 only, i.e. EUR 120,000 corresponding to 1%. 9. Finally, the Respondent agreed to pay the amount of EUR 120,000 to the Claimant as soon as the latter’s right to the application of solidarity mechanism was sufficiently accredited. 10. Due to different player passports issued by the Football Federation I, the FIFA Administration asked the Football Federation I to clarify the exact registration dates of the player with the Claimant. 11. In its response, the Football Federation I informed about the registration dates of the player (cf. point 1 above). In particular, the Football Federation I confirmed also the registration of the player with the Claimant between 4 November 1997 and 8 September 1999. 12. However, the Respondent had still doubts with regard to the player’s football career. In this respect, it underlined that the confirmation issued by the Football Federation I on 30 August 2004 clearly indicated that the player was registered with the Claimant as of 9 September 1999 until 8 February 2002. Therefore, the Respondent reiterated that the Claimant should receive solidarity contribution for the seasons 1999/2000 and 2000/01, i.e. the amount of EUR 120,000. 13. Moreover, the Respondent stated that if FIFA approved that the Claimant fulfills the requirements of an educational center and consequently, is allowed to receive solidarity contribution, the Respondent would permit the payment of EUR 120,000. 14. In its reply, the Claimant maintained its position but amended the amount claimed to EUR 223,316 plus 5% interest per year as from the 31st day after the player’s registration with the Respondent, i.e. as from 30 September 2007. In case the considered registration period of the player would be between 9 September 1999 and 7 February 2002, the Claimant requested the amount of EUR 144,659 plus interest. 15. In its rejoinder, the Respondent reiterated its previous comments. ** II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Chamber or the DRC) analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 of the Rules Governing Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2005) in conjunction with art. 21 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008). The present matter was submitted to FIFA on 4 October 2007, as a consequence, the Chamber concluded that the 2005 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the Procedural Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010). In accordance with art. 1 par. 1 of the aforementioned Regulations, which describes the scope and the field of application of the relevant Regulations, in connection with article 24 par. 1 and 22 d) of said Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on disputes relating to the solidarity mechanism between club belonging to different associations in connection with the international transfer of a professional player. 3. In this context, the DRC referred to the confirmation of the Football Federation I according to which the Claimant is an affiliated club of the latter federation. 4. As a consequence, the Chamber is the competent body to decide on the present litigation concerning the distribution of the solidarity contribution in connection with the international transfer of the professional player. 5. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered for his new club on 31 August 2007, the DRC analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (editions 2010, 2009 and 2008) and considering that the present claim was lodged in front of FIFA on 4 October 2007, the 2005 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 6. In continuation, the Chamber duly noted that the Respondent was of the opinion that the present claim should be viewed as time-barred, since the player was registered in August 2007 with the Respondent, whereas the claim was received by the Respondent on 10 May 2010. 7. In view of the above, the Chamber deemed fundamental to underline that in order to determine whether it could hear the present case, it should, first and foremost, establish which is “the event giving rise to the dispute”, i.e. which is the starting point of the time period of two years set out under art. 25 par. 5 of the Regulations. In this respect, the Chamber referred to art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations, which stipulates that “the New Club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) […] no later than 30 days after the player’s registration or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such payments”. 8. Reverting to the facts of the present case, the Chamber emphasized that the player was registered for the Respondent on 31 August 2007. 9. On account of the foregoing, and bearing in mind, in particular, that the documents at hand do not contain any indication that the transfer compensation was paid in contingent payments, the Chamber unanimously decided that the event giving rise to the dispute, regarding the payment of solidarity contribution occurred 30 days after the player’s registration with the Respondent. 10. Therefore, the members of the Chamber came to the firm conclusion that, in casu, and, in accordance with art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations, the payment of contribution fell due on 30 September 2007, i.e. 30 days after the registration of the player within the Football Association R (FAR), and that this latter date was the starting point of the time period of two years set out under art. 25 par. 5 of the Regulations. Equally, the Chamber held that the time period of two years had elapsed, in casu, on 30 September 2009. 11. As a consequence, the Chamber concluded that less than two years had elapsed between the event giving rise to the dispute, i.e. the due date of payment of the solidarity contribution, which was on 30 September 2007, and the submission of the present claim to FIFA by the Claimant on 4 October 2007, and therefore, that the claim of the Claimant for solidarity contribution can be heard by the Dispute Resolution Chamber. 12. In continuation, and entering into the substance of the matter, the members of the Chamber started by acknowledging that the Claimant is requesting the payment of EUR 223,316 plus 5% interest per year as from the 31st day after the player’s registration with the Respondent based on a transfer amount of EUR 12,000,000 paid by the Respondent to the club, Z, in connection with the international transfer of the player. 13. Equally, the DRC took note that according to the Football Association R and the Respondent’s position, the player was transferred to FC S on 31 August 2007 for the amount of EUR 12,000,000. 14. In continuation, the members of the Chamber emphasised that, as established in art. 21 in connection with Annex 5 of the Regulations, if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and to be distributed by the new club as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years (calculated pro rata if less than one year) the player has been registered with the relevant clubs between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthday. 15. In this respect, the Chamber turned its attention to the several different player passports issued by the Football Federation I, as well as to the Respondent’s statement, according to which the Claimant should be entitled to receive solidarity contribution only for the period between 9 September 1999 and 8 February 2002. 16. In this regard, the DRC took into consideration that, upon request of the FIFA Administration, the Football Federation I had clarified the player’s registration dates within country I, confirming that the player, born on 11 November 1983, was registered with the Claimant from 4 November 1997 until 7 February 2002. Consequently, the members of the Chamber observed that the Football Federation I had explicitly confirmed the registration between 4 November 1997 and 9 September 1999. 17. Furthermore, the Chamber recalled that the season in country I lasts from 1 December until 30 November of the following year. 18. In continuation, the Dispute Resolution Chamber took note that the Respondent assumed a registration period of the player between 9 September 1999 and 8 February 2002 and that it argued that the Claimant should receive solidarity contribution only for the seasons 1999/2000 and 2000/01, i.e. the seasons which the player had completely spent with the Claimant. 19. Consequently, the Chamber concluded that the calculation of the solidarity contribution in the case at hand is to be made on a pro rata basis (cf. art. 1 of Annex 5 of the Regulations) regarding the seasons of the player’s 14th and 19th birthday. Therefore, the Chamber concluded that the Claimant is entitled to receive EUR 222,420 as solidarity contribution from the transfer compensation paid for the transfer of the player. 20. In light of the above and considering that the Claimant requests 5% interest per year as from the 31st day after the player’s registration with the Respondent, the Chamber referred to art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations, which stipulates that solidarity contribution shall be paid no later than 30 days after the player’s registration with the new club. 21. Moreover, the Chamber took also into consideration that the Football Federation I had issued several different player passports and as a consequence, the members deemed it appropriate to grant interest only as from 1 August 2010, i.e. 30 days after the transmission of the Football Federations I’s latest confirmation to the Respondent. 22. In view of all the above, the DRC decided that the Respondent has to pay to the Claimant the amount of EUR 222,420 as solidarity contribution plus default interest of 5% p.a. as from 1 August 2010 until the effective date of payment. ** III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, Club X, is partially accepted. 2. The Respondent, FC S, has to pay to the Claimant, Club X, within 30 days as from the date of notification of this decision, the amount of EUR 222,420 as well as 5% interest per annum on said amount as from 1 August 2010 until the date of effective payment. 3. If the aforementioned sum is not paid within the above-mentioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 4. The Claimant, Club X, is directed to inform the Respondent, FC S, immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 5. Any further requests lodged by the Claimant, Club X, are rejected. ** Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber Jérôme Valcke Secretary General Encl.: CAS directives
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