CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2012 promosso da: A.S.D. G.S. CRAL Comune di Roma / Federazione Italiana Tennis Tavolo

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2012 promosso da: A.S.D. G.S. CRAL Comune di Roma / Federazione Italiana Tennis Tavolo LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli – Presidente Prof.Avv.Massimo Coccia – Arbitro Prof.Avv.Maurizio Benincasa - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. n.2256 del 6.9.2012-646 promosso da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. CRAL COMUNE DI ROMA (c.f.: 97382010581), in persona del legale rappresentante pro tempore Domenico Giordani con sede in Roma, Via E. Zago n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Vergara Caffarelli presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Beccaria n.23, giusta procura a margine dell’istanza di arbitrato in atti - istante – Contro FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO - FITET (P.IVA 0135821002), in persona del Presidente pro tempore Sig.Franco Sciannimanico, con sede in Roma – Stadio Olimpico – Curva Nord – Foro Italico, rappresentata e difesa dall’Avv.Giancarlo Guarino presso lo studio del quale in Roma, Via A. Nibby n.7 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria difensiva in atti - convenuta – FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La A.S.D. G.S. CRAL COMUNE DI ROMA, impugnava la decisione n.11/2012 resa dalla C.A.F. della FITET del 9.8.2012, per ottenere la declaratoria di illegittimità della tabella voti allegata alla convocazione del 3.8.2012 relativa all’Assemblea elettiva del C.R. Lazio, nonché di tutte quelle successivamente comunicate, poiché asseritamente in contrasto sia con le norme statutarie e regolamentari della FITET, sia con la tabella voti pubblicata con nota di accompagno del 21.12.2011 prot.8436 e, per l’effetto, sentire annullare l’Assemblea Elettiva del C.R. Lazio del 6.9.2012 e con essa tutte le deliberazioni ivi assunte, disponendo una nuova convocazione e votazione per le cariche elettive regionali del Lazio, quadriennio olimpico 2012-2016, sulla base delle tabelle approvate dal Consiglio Federale del 17.12.20111 ed aventi validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2012. La parte istante chiedeva l’abbreviazione dei termini per la pronuncia del lodo. Il T.N.A.S. autorizzava l’abbreviazione dei termini. Assumeva la parte istante che il Segretario Generale della FITET, con nota del 31.7.2012 (prot.4767), relativamente alle votazioni nell’ambito delle Assemblee Federali da tenersi nell’anno 2012, comunicava, in contrasto con lo Statuto Federale e con il Regolamento Organico, la possibilità, da parte dei sodalizi affiliati, di regolarizzare la posizione dei rappresentati degli atleti e dei tecnici, qualora non avessero provveduto ad indicare gli stessi in fase di affiliazione, integrandoli, di fatto, nella tabella voti che era diventata definitiva a far data dall’1.1.2012 giusta Delibera del Consiglio Federale. Assumeva, altresì, la parte istante, di aver ricevuto il 5.8.2012 dal Comitato Regionale Lazio FITET, la convocazione del 3.8.2012 per l’Assemblea Elettiva degli Organi Regionali per il quadriennio 2013-2016, da tenersi il 6.9.2012, con allegata tabella voti in spregio agli artt.12.8 dello Statuto e 25.9 del Regolamento Organico, poiché la stessa includeva i nomi dei rappresentati dei tecnici e degli atleti, che non erano contenuti nella tabella approvata nel Dicembre 2011 dal Consiglio Federale. La parte istante chiedeva in data 6.8.2012, la cancellazione di tutti i nominativi, e dei relativi voti, attribuiti a soggetti non aventi diritto, nonché l’inclusione nell’elenco dei nominativi esclusi dei Sigg.ri: - De Lillo Roberto e Maggi Luca in quota atleti e Nuvola Pietro in quota tecnici della ASD Tennistavolo Pontina. - Nobile Marco e Bozza Carlo in quota atleti ed Esposito Bruno e Placidi Fabrizio in quota tecnici della APD Giovanni Castello. - Perciballi Claudio e Pianini Andrea in quota atleti e Dionisi Fabrizio e Gramaccioli Giancarlo in quota tecnici della ASD COM ALBANO SE2.TTA22. - Galeani Bernardo in quota atleti della SSD GYM CENTER SPORTING CLUB. - Mattioli Lorenzo e Vecchiarelli Giuliano in quota atleti e Scolanniero Francesco e Caprio Samanta in quota tecnici della AD AS ROMA Tennistavolo. - Altini Giampiero in quota tecnici della società ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI. - Messina Gianluca e D'Innocenzo Nicola in quota atleti e Antonelli Stefano in quota tecnici della società albo federale n.3084. - Podda Clara in quota atleti della società SANTA LUCIA SPORT s.r.l. e l'illegittima esclusione di: - Ingrati Chiara e Ingrati Francesca in quota atleti della ASD POLISPORTNA AMAZONAS. - Iannuzzi Roberto in quota atleti e Freddiani Giuseppe in quota tecnici della società ASD PING PONG MUNICIPIO XX. - Viarengo Roberto e Marchisio Luca in quota atleti e Lamoratta Agostino e Stocco Luciano in quota tecnici della società GSD TRIONFALE TT. - Lajolo Carlo in quota atleti e Lajolo Luigi in quota tecnici della società ASD CIRC. CANOTTIERI ANIENE. (...) Assumeva l’istante che in data 6 agosto 2012, la Segreteria Generale della FITET informava il Presidente Regionale Lazio, Domenico Scatena, che la tabella voti relativa all'assemblea del 6 settembre 2012 e comunicata con e-mail del 3.8.12, veniva nuovamente modificata e, dunque, in data 8.8.12, l’istante, nuovamente, inoltrava alla CAF l’impugnazione e la FITET, in data 10.8.12, comunicava che il ricorso era stato respinto, e il 17.8.12 l’istante riceveva via fax il testo completo della decisione n.11/2012 della Commissione di Appello Federale (doc.12), del 9 agosto 2012, contenente la motivazione qui di seguito riportata: “ MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile e - comunque- infondato. Sotto il primo aspetto, a norma dell'art.25 n.7 dello Statuto Federale l'eventuale impugnazione dell'elenco degli aventi diritto al voto avviene mediante ricorso da proporre entro due giorni dalla ricezione dell'avviso di convocazione; avviso che, tuttavia, a norma del precedente n. 5 è indubbiamente rappresentato solo e soltanto dalla lettera raccomandata "spedita agli aventi diritto almeno venti giorni prima della data di effettuazione". Orbene, nel caso in esame per espressa ammissione del sodalizio, il ricorso - prima che l'avviso venisse affidato al servizio postale e/o comunque giungesse a destinazione - è stato proposto avverso la "... tabella voti allegata alla e-mail del Comitato Regionale Lazio ricevuta in data 3 agosto alle ore 15,43 e visualizzata dallo scrivente in data domenica 5 agosto alle ore 15,27 e contenente la convocazione per l'assemblea elettiva degli organi regionali per il quadriennio 2013-2016 con allegata la illegittima tabella voti". Tale circostanza - nella fattispecie - consente di ritenere inapplicabile il rito speciale di cui all'art.25 n.7 Statuto Federale e rende il ricorso ulteriormente improcedibile per assoluta inesistenza del provvedimento con esso impugnato. Del resto, quand'anche procedibile, il ricorso sarebbe risultato infondato dal momento che la possibilità per i sodalizi di designare il rappresentante atleta o tecnico sino al momento della diramazione della convocazione assembleare (prevista "in riferimento all'art.12 dello Statuto Federale" alla pag. 2 secondo cpv del "Documento di Sintesi" " allegato alla citata "... nota prot.4767 del 31 luglio u.s. A firma del Segretario Generale) risulta del tutto coerente ed in linea con le disposizioni contenute nel “Regolamento per le Assemblee Federali” approvato con Delibera Presidenziale n.19 del 25.7.2012 adottata su delega del Consiglio Federale (cfr. delibera n.93 del 12.7.2012). P.Q.M. Dichiara il ricorso improcedibile. “ In data 28 agosto 2012, la Segreteria Regionale informava che, la tabella voti, relativa all’assemblea del 6 settembre 2012, veniva nuovamente modificata su indicazione della Segreteria Generale. La parte istante eccepiva che il termine per impugnare gli atti amministrativi decorre dall’effettiva conoscenza dell’atto, e nominava arbitro il prof.avv.Massimo Coccia. Si costituiva in giudizio la FITET chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e rilevando che la ASD GS CRAL COMUNE DI ROMA, oltre ad aver proposto ricorso il 5.8.2012 a mezzo e mail, e, poi il 6.8.2012 e poi, ancora, in data 8.8.2012, solo in quest’ultima occasione allegava la prova del pagamento della tassa reclamo, prevista a pena di improcedibilità del ricorso. Eccepiva, dunque, la FITET, il vizio nel rito relativo all’impugnazione della convocazione dell’Assemblea Regionale del C.R. Lazio proposta via e-mail e della relativa tabella voti, ribadendo che l’art.25.5 dello Statuto prevede che l’avviso di convocazione dell’assemblea “viene spedito con lettera raccomandata” e non via mail non certificata; pertanto, assumeva la FITET, che la CAF aveva qualificato quale provvedimento inesistente la mera anticipazione mail. Rilevava, ancora, la parte resistente, che alla materia assembleare viene applicato il principio civilistico e non quello pubblicistico (art.23 Statuto CONI). Eccepiva, ancora, la FITET la inammissibilità del ricorso per genericità e l’infondatezza nel merito. La FITET nominava arbitro il prof.avv.Maurizio Benincasa. Veniva nominato Presidente del Collegio Arbitrale, l’avv.Guido Cecinelli, il quale accettava l’incarico in data 21.9.2012. All’udienza del 4.10.2012 veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Le parti chiedevano di anticipare la discussione. Il Collegio autorizzava la discussione immediata e, dopo tale incombente, le parti autorizzavano il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo. Dopo articolata discussione, il Collegio si riservava la decisione autorizzando le parti al deposito di memorie. MOTIVI 1. Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni pregiudiziali avanzate dalla resistente FITET, poiché il ricorso è procedibile. L'esistenza di un vincolo di forma nella comunicazione di un atto federale - nella specie la raccomandata postale per l'invio della convocazione assembleare (art.25 comma 5 dello Statuto) - è da intendere posto a presidio dell'interesse di carattere generale costituito dalla regolarità della procedura assembleare e, segnatamente, ad evitare la possibilità che il socio assente possa impugnare la stessa assemblea per il vizio di omessa convocazione nei propri confronti. La spedizione a mezzo posta raccomandata produce l 'ef fet to di garantire, con data certa, tanto il momento dell'invio quanto il momento del recapito della comunicazione. Laddove, come nel caso di specie - con riferimento al procedimento endofederale di impugnazione previsto dall'art.25 n.7 dello Statuto Federale ed azionato dal ricorrente - la ricezione della convocazione determini il dies a quo per il computo del termine per l'impugnazione, non v'è dubbio che detto termine sia stabilito a tutela dell'interesse individuale del ricorrente che, quindi, vi può in ogni momento rinunciare. Né può condividersi la valutazione della CAF di "inesistenza" dell'atto di convocazione, posto che il contenuto dello stesso risulta identico sia nella versione inviata a mezzo posta che in quella anticipata a mezzo e mail. L'avviso di convocazione, se sottoscritto dal soggetto legittimato a formarlo - nel caso di specie il Presidente Regionale - è in se pienamente valido ed immune da vizi, dal momento che la modalità e la procedura di comunicazione/notifica può incidere positivamente o negativamente, solo sulla sua concreta efficacia. Nella fattispecie concreta è la stessa parte nei confronti della quale l'atto deve produrre effetto, ad avere dato contezza della piena cognizione dello stesso. Del resto, ove si dovesse accedere alla valutazione di assoluta inesistenza del provvedimento operata dalla CAF nella decisione impugnata, non potrebbe poi ritenersi esaurita la facoltà di impugnativa del CRAL Comune di Roma, esercitata nuovamente anche a seguito della ricezione del provvedimento cartaceo. Su tale "secondo" ricorso mancherebbe del tutto la pronuncia dell'Organo di Giustizia adito e, in ogni caso, rilevata la completa identità di tutti gli elementi della vertenza, l'istanza arbitrale oggi proposta potrebbe r itenersi, a buon diritto ed anche implicitamente, estesa anche alla omessa pronuncia della CAF sul citato "secondo" ricorso. Altresì deve essere respinta l'eccezione pregiudiziale della FITET di inammissibilità per genericità - contraddittorietà - evidente infondatezza del ricorso, dal momento che risulta sufficientemente chiaro dalla lettura dell'istanza che la controversia verte sulla diversa interpretazione proposta dalle parti in ordine all'art.12 dello statuto, comma 8, e che, d'altra parte, l'eventuale carenza o assenza di domanda di annullamento degli atti regolamentari propedeutici alla c.d. "tabella voti" così come degli atti consequenziali all'eventuale accertamento di irregolarità della stessa non impedirebbe al Collegio di emettere una pronuncia, ancorchè parziale, comunque rispettosa del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 2. Nel merito, l'istanza del CRAL Comune di Roma non può essere accolta. La controversia verte essenzialmente, come detto e confermato anche dai procuratori delle parti in sede di discussione orale, sull'interpretazione dell'art.12, comma 8 dello Statuto che recita: "8. Con l'affiliazione o la riaffiliazione, le Società aventi diritto a voto indica i nominativi dell'atleta e del tecnico eletti dai rispettivi colleghi per prender parte ad eventuali Assemblee federali, sia nazionali che regionali o provinciali, che si svolgano nel corso dell'anno successivo. Le società che non siano in regola con quanto sopra al momento della convocazione dell'assemblea perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.. " Secondo la società ricorrente, tale precetto statutario andrebbe interpretato nel senso che la mancata indicazione dei nominativi dei rappresentanti di categoria al momento della affiliazione o riaffiliazione dia successivamente luogo, al momento della convocazione, alla decadenza dal diritto di partecipazione all'assemblea ( e quindi, dal diritto di esercitare i relativi voti) per le categorie atleti e tecnici. Su tale presupposto pertanto, secondo l'istante, dovevano essere omesse alcune "inclusioni" ovvero evitate alcune "sostituzioni" di nominativi operate dalla Segreteria Generale in sede di redazione degli elenchi dei rappresentanti atleti/tecnici aventi diritto di voto ai fini della celebrazione dell'Assemblea Regionale del Lazio. Secondo la difesa della resistente FITET, invece, la locuzione "Le società che non siano. in regola con quanto sopra al momento della convocazione dell'assemblea...", si riferirebbe espressamente alla possibilità per i soggetti interessati di sanare le eventuali carenze rispetto all'adempimento indicato al periodo precedente: se così non fosse, sostiene la FITET, non avrebbe significato posticipare l'evento della decadenza dal diritto di voto al successivo momento della convocazione, poiché lo stesso si verificherebbe, invece, alla scadenza degli ordinari termini di affiliazione/riaffiliazione, posti al 30 novembre di ciascun anno. Il Collegio ritiene di condividere l'interpretazione proposta dalla Federazione. In tal senso confortano elementi sia di carattere letterale che di carattere sistematico. Sotto il profilo letterale, si osserva che nella prima parte del comma 8 dell'art.12 dello Statuto, non è indicato alcun termine perentorio per l'indicazione dei rappresentanti atleti e tecnici. E' assente, anzi, ogni espressa indicazione temporale, se non del tutto generica ("Con l'affiliazione o la riaffiliazione....”), e manca altresì ogni previsione circa eventuali conseguenze pregiudizievoli in caso di mancato adempimento. L'assenza, nella norma in esame, di un termine caratterizzato dal requisito della perentorietà e, conseguentemente, assistito da sanzioni, costituisce dato inequivocabile che deve essere posto in correlazione con la formulazione della seconda parte del comma 8 dove, con espressione incontestata tra le parti, è previsto che la decadenza dal diritto di voto si verifica "al momento della convocazione dell'Assemblea". Il confronto letterale tra la prima e la seconda parte del comma 8, dunque, non evidenzia l'esistenza di una disposizione di rango statutario preclusiva della possibilità di sanatoria dell'irregolarità rispetto all'adempimento indicato nella prima parte. In correlazione, infatti, al termine generico e non perentorio che si legge nel primo periodo, il secondo periodo prevede implicitamente la facoltà di porsi "in regola" sino al momento della convocazione assembleare. L'interpretazione sistematica della norma in esame, inserita nel contesto dell'ordinamento della FITET e, più in generale, dell'ordinamento sportivo, fornisce ulteriore conferma in tal senso. In primo luogo, infatti, risulta corretto il rilievo operato dalla difesa della federazione circa il fatto che alla “tabella voti", in base all'art.27 dello statuto federale, concerne unicamente il meccanismo mediante il quale viene determinata annualmente la forza voto detenuta da ciascuna società affiliata sulla scorta dei risultati sportivi conseguiti, senza in alcun modo involgere nella sua formazione le figure dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi. Sia il ricorso proposto dal CRAL avanti alla CAF sia l'istanza di arbitrato hanno a più riprese posto l'accento sull'assunto secondo il quale la "tabella voti", esperita la complessa procedura della sua formazione progressiva, diverrebbe definitiva e, quindi, non più modificabile, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, e che tale definitività riguarderebbe anche l'inclusione in essa delle figure rappresentative degli atleti e dei tecnici sportivi. Tuttavia, l'esame della norma del Regolamento Organico in cui è previsto il suddetto termine non conforta tale assunto. Da un confronto tra i commi 25.4 e 25.10 - peraltro riprodotti in modo pedissequo anche nel c.d. "Regolamento per le Assemblee" all'art.1 - risulta evidente la diversità di contenuto tra la “tabella voti”, - da approvarsi entro il termine dell'anno solare e disciplinato dall'art.25.4 del R.O (art.1.4 del regolamento) - e quello del distinto elenco comprendente le indicazioni dei rappresentanti di categoria da redigersi in vista delle assemblee generali - disciplinato dal successivo comma 25.10 (art.1.10 del regolamento). E' altresì fuori dubbio che il termine del 31 dicembre, invocato dalla ricorrente come quello in cui la c.d "tabella voti" diviene definitiva, è previsto al comma 8 dell'art.25 del R.O ( comma 8 dell'art.1 del Regolamento) con espresso riferimento a quanto disciplinato nei commi precedenti e, pertanto, non riguardai i nominativi dei rappresentanti di categoria. Risulta, quindi, infondato sul piano sistematico, l'assunto da cui sembra muovere l'istante nella presente procedura e, vale a dire, quello secondo cui, una volta inseriti nella "tabella voti" resa definitiva il 31 dicembre di ciascun anno, non possono esser modificati i nominativi dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici. Vero è invece che dopo la scadenza del termine menzionato non può più essere variato il numero dei voti riconosciuto ad ogni società sportiva affiliata, indipendentemente da quali siano i suoi rappresentanti di categoria, legittimati ( anche successivamente) a partecipare alle assemblee federali. In secondo luogo, e su un piano più generale, il Collegio osserva che non v’è dubbio che, alla luce delle disposizioni legislative vigenti, l’elettorato attivo degli atleti e dei tecnici sia configurato come un diritto soggettivo e ciò indipendentemente dal livello territoriale o nazionale della assemblea di riferimento: l'art. 16 del D.Lvo n. 242/1999 stabilisce infatti il principio di democrazi a interna, e quello di partecipazione all'attività sportiva, correlativamente alla presenza, in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi. Non si comprenderebbe, allora, la "ratio" di una previsione statutaria che dovesse di fatto determinare la decadenza, alla data del 30 novembre di ogni anno, dal diritto al voto delle sole componenti atleti e tecnici, senza penalizzare analogamente la società sportiva (relativamente alla propria quota di voti pari al 70% della forza disponibile), che tra l'altro è la diretta responsabile delle comunicazioni. Né si comprenderebbe per quale motivo detta decadenza dovrebbe essere dichiarata successivamente, cioè al momento della convocazione assembleare. Simile interpretazione risulterebbe irrispettosa del diritto (soggettivo) del singolo atleta o tecnico all'elettorato attivo, iniqua e del tutto in contrasto con la finalità di tutela della rappresentanza di categoria e dell'esercizio dei relativi voti. Sembra dunque da preferire la posizione esposta dalla Federazione: mentre la prima parte del comma 8 fissa il termine "normale" per l'indicazione dei rappresentanti di categoria (termine che deve coincidere con quelli annuali di affiliazione e riaffiliazione affinchè la Federazione abbia continua nozione e conoscenza di detti rappresentanti), la seconda parte del medesimo comma 8 prevede la sanzione di decadenza dal diritto di rappresentanza ma solo per coloro che, non avendo effettuato le normali comunicazioni annuali, non abbiano provveduto a "sanare" l'irregolarità entro e non oltre il momento (questo sì preclusivo) in cui viene diramato l'avviso di convocazione dell'Assemblea. In tal modo viene contemperato l'interesse generale di certezza del corpo elettorale al momento della convocazione, con il già citato interesse individuale ( di ogni società o meglio di ogni atleta o tecnico) ad essere rappresentato nella stessa assemblea. Anche la ricorrente, del resto, ha ammesso che, poiché i tesseramenti di atleti e tecnici hanno inizio dal 1 luglio di ogni anno, è ben possibile che al momento della riaffiliazione le società non abbiano ancora gli "organici" definiti e che, pertanto, l'elezione del rappresentante atleta debba essere differita ad un momento successivo, non coincidente con quello della scadenza dei termini di riaffiliazione; così come è pacifico che le vicende personali degli atleti o tecnici possano indurre la società sportiva a modificare in corso di anno il nominativo del suo rappresentante. Ma se si conviene sul la possibi li tà di recepire in corso di anno le eventuali variazioni dei rappresentanti, non vi è ragione per osteggiare la comunicazione effettuata per la prima volta dopo la scadenza dei termini di r iaf f i l iazione, purchè ent ro la data di di f fus ione del la convocazione assembleare. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene che la FITET abbia esercitato legittimamente la facoltà di dettare, sia con il Regolamento per le Assemblee Federali che con la circolare esplicativa di identico contenuto diffusa dal Segretario Generale, disposizioni attuative e di dettaglio rispetto alle previsioni statutarie che non confliggono in alcun modo con le stesse. Il grado di complessità delle procedure di determinazione del voto e di individuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione ed espressione del voto stesso richiede che le .stesse formino oggetto. di una regolamentazione specifica che si rinviene in effetti nel Regolamento Organico e, modificata solo in parte, nel Regolamento per le Assemblee. Nel loro complesso, l'insieme delle disposizioni statutarie e di quelle inserite nei menzionati testi regolamentari risulta formulato con l'intento di favorire, al più alto grado, la partecipazione dei rappresentanti delle tre categorie – dirigenti, atleti e tecnici – e ciò in piena sintonia con i principi generali dell’ordinamento e, in particolare con il principio di democraticità e di massima partecipazione alla vita federale, più volte ribaditi anche nei c.d. “Principi Fondamentali degli statuti federali” approvati dal Consiglio Nazionale del CONI. L’interpretazione della ricorrente, invece, produrrebbe una ingiustificata discriminazione tra le diverse categorie degli aventi diritto a voto con riferimento alla “chance” di esser inseriti negli elenchi dei partecipanti alle assemblee federali. 3. Le spese di lite e quelle arbitrali, sono compensate, vista la natura della vertenza e visto il parziale accoglimento del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: A) Respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla F.I.T.E.T. B) Respinge l’istanza di arbitrato proposta dalla A.S.D. GS CRAL Comune di Roma, perché infondata nel merito. C) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. D) Pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), fermo restando il vincolo di solidarietà. E) Dichiara incamerati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 15.10.2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. Roma, 15.10.2012 F.to Guido Cecinelli – Presidente F.to Massimo Coccia – Arbitro F.to Maurizio Benincasa - Arbitro
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