LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 15/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TOMACELLI/A.S.D.BOJANO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 15/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TOMACELLI/A.S.D.BOJANO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2012 il sig. Giuseppe TOMACELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO CALCIO un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.10.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/2011.
Precisando di non aver percepito le rate maturate per i mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2010, richiedeva la condanna della società al pagamento della somma maturata di €.3.120,00.
La Commissione preliminarmente pero ha acquisito agli atti il C.U. n.77/CDN del 29/03/2012, da dove si evince the la Società A.S.D.BOJANO CALCIO, a stata sanzionata dalla Commissione Disciplinare Nazionale per
mancato deposito degli Accordi Economici relativi alla Stagione Sportiva 2010/2011.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo presentato dal Sig. Giuseppe TOMACELLI nei confronti della Società A.S.D.BOJANO CALCIO, per violazione dell'art.21 bis
comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone the la tassa reclamo versata venga incamerata.
Si precisa the il suddetto reclamo, non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini per l'inoltro relativi alla Stagione Sportiva 2010/2011 sono scaduti il 30 Giugno 2012.