COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. BALSORANO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PATRIZI ADRIANO PER QUATTRO TURNI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO/ BALSORANO, DISPUTATA IL 30.09.12 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°16 del 04.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. BALSORANO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PATRIZI ADRIANO PER QUATTRO TURNI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO/ BALSORANO, DISPUTATA IL 30.09.12 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°16 del 04.10.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società U.S. Balsorano A.S.D. ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. perché il calciatore Patrizi, espulso per avere colpito il pallone con una mano per impedire la segnatura di una rete da parte di un avversario, alla vista del cartellino rosso, si avvicinava all’arbitro con atteggiamento minaccioso, sfiorandone il viso col suo ed offendendolo pesantemente. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati consistiti, in sostanza, in una richiesta di spiegazioni all’arbitro rispetto ad una decisione tecnica reputata ingiusta. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, tenuto conto che, come risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, la protesta è stata istintiva e circoscritta al momento dell’espulsione e non ha prodotto, tra l’altro, alcuna conseguenza essendo stata fine a se stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Adriano Patrizi a tre gare effettive, disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.
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