COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 16.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°3 della Società GRIMALDI A.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 16.10.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n°3 della Società GRIMALDI A.S.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 37 del 4.10.2012 (ammenda € 100,00, squalifica del calciatore LIONARDI Davide per SEI gare effettive, inibizione del dirigente SILVAGNI Armando fino al 23 OTTOBRE 2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della pgara de quo per la seduta del 22.10..2012
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara alla seduta del 22 OTTOBRE 2012.