COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 18 Ottobre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 206. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO KARMA – GARA REAL SIRIGNANO I KARMA DEL 21.04.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 18 Ottobre 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 206. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO KARMA – GARA REAL SIRIGNANO I KARMA DEL 21.04.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, in seconda convocazione, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Deve premettersi che la società reclamante, con il proprio reclamo, ha addotto come motivazione che i propri calciatori si erano resi responsabili solo di proteste vibrate, ma non di aggressione ai danni dell’arbitro. Nella seduta dell’8 ottobre 2012 è stato ascoltato l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il suo rapporto di gara. Lo stesso ha dichiarato, inoltre, di non aver nessun dubbio circa l’identità dei suoi aggressori. Ha, tuttavia, ridimensionato l’entità dell’episodio, precisando di non aver subito conseguenze di natura fisiche. Alla luce di tale dichiarazione da parte del direttore di gara, questa C.D.T., nel confermare le sanzioni a carico dei calciatori Maffettone Antonio, Vecchione Maicol e Fusco Antonio, ritiene di ridurre le squalifiche a carico dei calciatori Ferrentino Elvis fino al 20.12.2014 e Vona Attilio fino al 20.10.2013. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Karma, riducendo al 20.12.2014, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fermentino Elvis ed al 20.10.2013, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Vona Attitlio; di confermare nel resto: nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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