COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 13 RECLAMO PROPOSTO DA C.S.D. FARO Avverso squalifica per 3 giornate calc. LUCCHI ALDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 3.10.2012 gara POLINAGO – FARO del 30.9.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 13 RECLAMO PROPOSTO DA C.S.D. FARO Avverso squalifica per 3 giornate calc. LUCCHI ALDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 3.10.2012 gara POLINAGO – FARO del 30.9.2012 Il C.S.D. FARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. LUCCHI, uscendo dal terreno di gioco pronunciava una frase riferita unicamente all’andamento della partita e non certo al sig. Arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, al termine della gara, il calc. LUCCHI, puntandogli un dito contro, mentre si trovavano faccia a faccia, a non più di cm. 50 di distanza, gli rivolgeva frasi offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. LUCCHI ALDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it