COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA CITTA’ DI RIMINI 15 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MIRAMARE Avverso squalifica al 31.3.2013 calc. RINALDI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 4.10.2012 gara TORRE PEDRERA – MIRAMARE del 26.9.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 17/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA CITTA’ DI RIMINI 15 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MIRAMARE Avverso squalifica al 31.3.2013 calc. RINALDI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 4.10.2012 gara TORRE PEDRERA – MIRAMARE del 26.9.2012 L’A.C.D. MIRAMARE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che non contesta il provvedimento di espulsione del calc. RINALDI, ma l’atteggiamento del predetto, dopo la comunicazione del provvedimento “non è nemmeno vicino alla cornice di ciò che viene inquadrato nel referto di gara e che, di conseguenza, ha indotto il G.S. a comminare una così lunga squalifica”. “E’ vero che il giocatore, dopo l’espulsione, ha avuto un atteggiamento non consono e piuttosto inusuale, ha abbracciato il direttore di gara, ponendogli benevolmente la mano sul capo e, sorridendo ironicamente, ha espresso, in tono pacato, alcune brevissime rimostranze sulla decisione presa, per poi dirigersi, in silenzio, al di fuori del recinto di gioco, senza che l’arbitro dovesse svincolarsi da alcunché”. Episodio disdicevole, ma assolutamente al di fuori del contesto di minacce e violenza fisica, né tanto meno verbale. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per comportamento antiregolamentare, il calc. RINALDI gli metteva una mano alla nuca, tirandolo a sé, per 2/3 secondi e, mentre egli arretrava svincolandosi dalla presa, il calciatore prendeva la via degli spogliatoi; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. RINALDI possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.1.2013 la squalifica del calc. RINALI SIMONE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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