COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. CISERIIS e del suo PRESIDENTE sig. ZAGATO Franco.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. CISERIIS e del suo
PRESIDENTE sig. ZAGATO Franco.
Con raccomandata dd. 27.04.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
- il sig. ZAGATO Franco, Presidente dell’A.S.D. CISERIIS, per la violazione dell’art. 1, comma 1,
C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato
dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dd.
02.07.2010, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
Campionato di 3^ categoria entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato
Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio”
fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo
omologato in vista dell’iscrizione al campionato di 3^ Categoria 2010/2011;
- l’A.S.D. CISERIIS, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella
ascritta al suo Presidente.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 13.09.2012.
Nessuna difesa scritta perveniva nei termini.
Il dibattimento.
Alla riunione 13.09.2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota; il sig. ZAGATO Franco, per sé ed in
rappresentanza della società da lui presieduta.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Sig. ZAGATO Franco
Le conclusioni. Il sig. ZAGATO Franco, per sé ed in rappresentanza della società, ha chiesto in via
preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante
della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale di € 40,00 di ammenda per la A.S.D.
CISERIIS (Pena base € 60,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni
10 per quanto riguarda la propria posizione personale (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex art.
23 C.G.S.).
La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti
per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010
rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla
forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della
colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. La C.D.T. ritiene
pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la
qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG, con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei
richiedenti, applica:
- al sig. ZAGATO Franco l’inibizione per giorni 10 (dieci);
- alla società A.S.D. CISERIIS l’ammenda di € 40,00 (quaranta/00).
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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