COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. CISERIIS e del suo PRESIDENTE sig. ZAGATO Franco.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. CISERIIS e del suo PRESIDENTE sig. ZAGATO Franco. Con raccomandata dd. 27.04.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. ZAGATO Franco, Presidente dell’A.S.D. CISERIIS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 02.07.2010, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di 3^ categoria entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato di 3^ Categoria 2010/2011; - l’A.S.D. CISERIIS, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.09.2012. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 13.09.2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota; il sig. ZAGATO Franco, per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Sig. ZAGATO Franco Le conclusioni. Il sig. ZAGATO Franco, per sé ed in rappresentanza della società, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale di € 40,00 di ammenda per la A.S.D. CISERIIS (Pena base € 60,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda la propria posizione personale (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex art. 23 C.G.S.). La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. La C.D.T. ritiene pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG, con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, applica: - al sig. ZAGATO Franco l’inibizione per giorni 10 (dieci); - alla società A.S.D. CISERIIS l’ammenda di € 40,00 (quaranta/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it