COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del G.S. FLAIBANO e del suo PRESIDENTE sig. PICCO Marino.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del G.S. FLAIBANO e del suo PRESIDENTE sig. PICCO Marino. Con raccomandata dd. 12.06.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. PICCO Marino, Presidente dell’A.S.D. G.S. FLAIBANO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 01.07.2011, “con espresso riferimento all'obbligo, da parte della società, di provvedere a tutti gli adempimenti previsti per l'iscrizione ai campionati di competenza entro il termine “ordinatorio” fissato dal suddetto CR” . Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato di Promozione 2011/2012; - il G.S. FLAIBANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.09.2012. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 13.09.2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota; nessuno per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. PICCO Marino: inibizione per giorni 15 (quindici); quanto all’A.S.D. G.S. FLAIBANO: € 190,00 (centonovanta) di ammenda. La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 16.07.2011, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopra descritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. sig. PICCO Marino L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Sotto il profilo sanzionatorio - precisato che il ridetto C.U. N. 1 dd. 01.07.11 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, prevedeva che il mancato rispetto del citato termine “ordinatorio” dovesse essere sanzionato con ammenda oppure con punti di penalità e considerati i fatti contestati – la C.D.T. ritiene congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale, essendo l'ammenda pari al 10% dell'importo relativo alla tassa di iscrizione al campionato (categoria PROMOZIONE) al quale la A.S.D. G.S. FLAIBANO si era iscritta. P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone: - di inibire il sig. PICCO Marino, Presidente della A.S.D. G.S. FLAIBANO per giorni 15 (quindici): - di comminare alla società G.S. FLAIBANO l’ammenda di € 190,00 (centonovanta/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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