COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di BELLANTI Gabriele e PUZZO Franco, nonché nei confronti delle società A.S.D. DOMIO e A.S.D. ESPERIA ANTHARES.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 del 18/10/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di BELLANTI Gabriele e PUZZO Franco, nonché nei confronti delle società A.S.D. DOMIO e A.S.D. ESPERIA ANTHARES. Con raccomandata dd. 03.04.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - BELLANTI Gabriele (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società A.S.D. DOMIO), e PUZZO Franco, Presidente della A.S.D. ESPERIA ANTHARES, entrambi per rispondere della violazione dell'art. 1, commi 1 e 6 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., “per essere venuti meno all'osservanza della norma che non consente il contemporaneo tesseramento di un calciatore per più società”; - la A.S.D. DOMIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte al proprio tesserato (all'epoca dei fatti) BELLANTI Gabriele; - la A.S.D. ESPERIA ANTHARES, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. PUZZO Franco La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.09.2012. Il sig. PUZZO Franco, per sé ed in rappresentanza della A.S.D. ESPERIA ANTHARES, faceva tempestivamente pervenire una memoria difensiva, in cui esponeva come la richiesta di doppio tesseramento fosse stato il frutto di un mero disguido. Precisava il Presidente che il d.s. della A.S.D. ESPERIA ANTHARES, prima di procedere al tesseramento del BELLANTI, aveva preso contatti con un dirigente della A.S.D. DOMIO, il quale gli aveva risposto che, data la scarsa motivazione mostrata dal calciatore, la richiesta di tesseramento, benchè completamente predisposta, non era stata inviata ai competenti organi federali. Solo successivamente ha appreso che, in realtà, la A.S.D. DOMIO aveva provveduto, per il tramite di un altro dirigente, ad inviare la richiesta di tesseramento con raccomandata di data 10 settembre 2011. Tale ricostruzione dei fatti veniva confermata anche dalla A.S.D. DOMIO, la cui dichiarazione era allegata alla memoria difensiva della A.S.D. ESPERIA ANTHARES. Il dibattimento. Convocati tutti gli interessati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 13.09.2012, in sede di audizione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Galeota; nessuno per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale chiedeva: quanto al sig. BELLANTI Gabriele 4 (quattro) giornate di squalifica; quanto al sig. PUZZO Franco mesi 1 (uno) di inibizione; quanto all’A.S.D. ESPERIA ANTHARES: € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda; quanto alla A.S.D. DOMIO € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda. La motivazione: Il fatto per il quale le parti sono state tratte a dibattimento è pacifico, essendo stato non solo dimostrato dalla Procura Federale, ma anche ammesso dalle società deferite. Il calciatore BELLANTI Gabriele era stato oggetto di una prima richiesta di tesseramento – regolarmente istruita – da parte della Società A.S.D. DOMIO in data 10.09.2011; successivamente, in data 18.11.2011 - e quindi nel corso della medesima stagione sportiva - era stato oggetto di ulteriore richiesta di tesseramento da parte della A.S.D. ESPERIA ANTHARES. Su tali premesse, appare confermato l’addebito in capo ai deferiti, essendo sanzionato ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 4 N.O.I.F. («Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva») e 10 C.G.S. il comportamento consistente nel richiedere un secondo tesseramento a stagione in corso, in violazione delle disposizioni federali e dei regolamenti delle Leghe. La A.S.D. ESPERIA ANTHARES, nella propria memoria difensiva, ha evidenziato come la richiesta di tesseramento fosse stata avanzato confidando nelle indicazioni ricevute dal dirigente della A.S.D. DOMIO, il quale aveva confermato che il tesseramento del BELLANTI non si era perfezionato. Tale versione dei fatti, confermata anche dalla A.S.D. DOMIO, se da un lato evidenzia la buona fede dei deferiti, dall'altro non è idonea ad esonerarli da colpa, dato che è sempre possibile, prima di compilare una richiesta di tesseramento (ed a maggior ragione a stagione già iniziata) effettuare un opportuno accertamento presso il Comitato. ANTHARES, dell’ASD DOMIO, del Sig. BELLANTI Gabriele e del Sig. PUZZO Franco Sotto il profilo sanzionatorio, appaiono congrue le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale, rispettivamente: - 4 giornate di squalifica a carico del calciatore BELLANTI Gabriele (sanzione ragguagliata al numero di gare in cui è stato inserito nelle liste di gara dalla società ESPERIA ANTHARES, campionato Juniores); - € 500,00 di ammenda a carico della A.S.D. DOMIO, a titolo di responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato e per avere, con la propria condotta (ossia avere comunicato alla A.S.D. ESPERIA ANTHARES che il BELLANTI non era tesserato), concorso alla commissione dell'illecito in oggetto; - mesi uno di inibizione al Presidente, sig. PUZZO Franco, per avere omesso tutte le verifiche del caso prima di inoltrare la richiesta di tesseramento all’Ufficio Tesseramento; - € 500,00 di ammenda a carico della società A.S.D. ESPERIA ANTHARES a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto addebitato al proprio Presidente. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di comminare al sig. BELLANTI Gabriele la squalifica di 4 (quattro) giornate; - di comminare alla società A.S.D. DOMIO l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); - di comminare al sig. PUZZO Franco, Presidente della A.S.D. ESPERIA ANTHARES, mesi 1 (uno) di inibizione; - di comminare alla società A.S.D. ESPERIA ANTHARES l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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