COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CARLINI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. ROIATE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CARLINI PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ POL. ROIATE AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio in data 18.12.2011 trasmetteva alla Procura Federale
la nota del Presidente della Società A.S.D. ANTICOLI CORRADO, Sig. GIANFRANCO
MASSIMILIANO il quale denunciava la presunta aggressione subita da un calciatore e da un
dirigente della Società, ad opera di alcuni tifosi e da un calciatore della POL. ROIATE, al termine
della gara tra ROIATE e ANTICOLI CORRADO dell’8.12.2011 valevole per il campionato di II
Categoria.
Dalle indagini esperite e dal rapporto redatto sulla vicenda dai Carabinieri della Stazione di
BELLEGRA, il calciatore MARCO SANTOLAMAZZA dichiarava di essere stato aggredito e colpito
dal calciatore della Società ROIATE, CARLINI GIOVANNI, ed il Dirigente PETRICCA MARIO
riferiva di essere stato colpito durante i tafferugli, da calci alla schiena da un tifoso della POL.
ROIATE.
Anche in sede di audizione, tutti gli interessati hanno confermato l’episodio concernente
l’aggressione subita dal SANTOLAMAZZA, mentre non ha trovato preciso riscontro quanto
lamentato dal Sig. PETRICCA, il quale ammetteva di non aver riconosciuto chi lo avesse colpito né
di avere proceduto contro ignoti.
Tra l’altro anche il presidente e il capitano della POL. ROIATE hanno confermato quanto affermato
dal SANTOLAMAZZA e che il calciatore GIOVANNI CARLINI non si è presentato all’audizione
dinanzi ai Collaboratori della Procura.
Per tali motivi la Procura ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare i soggetti di cui
sopra per le violazioni loro ascritte ed indicate in titolo.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il solo Rappresentante della
Procura.
Per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei
deferiti , chiedendo sia per il Sig. CARLINI GIOVANNI 9 mesi di squalifica e per la Società ROIATE
l’ammenda di € 200,00.
Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in
modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al tesserato
CARLINI GIOVANNI la squalifica per mesi 9 e alla Società ROIATE l’ammenda di € 200,00.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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