COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE BENEDETTI DAVIDE PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELL’A.S.D. PRO CEPRANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CEPRANO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ SIA DIRETTA CHE OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE BENEDETTI DAVIDE PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELL’A.S.D. PRO CEPRANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CEPRANO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ SIA DIRETTA CHE OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Presidente della Società A.S.D. TEAM SOCCER PICO SAN GIOVANNI INCARICO, Sig. ERNESTO PONTARELLI, in data 13.9.2011 segnalava alla Procura Federale presunti comportamenti antiregolamentari tenuti dal Sig. VITAGLIANO ALESSANDRO, allenatore e consigliere della Società A.S.D. CEPRANO, il quale avrebbe indebitamente contattato, nel mese di giugno 2011, alcuni calciatori ancora regolarmente tesserati per la Società PICO SAN GIOVANNI, al fine di poterne utilizzare le prestazioni sportive nella stagione 2011/2012 nella squadra dal lui allenata. Dalle indagini esperite dal collaboratore della Procura Federale, in effetti, risultano veritiere le lamentele esposte dal Presidente della società PICO SAN GIOVANNI, Sig. ERNESTO PONTARELLI. Infatti il Dirigente allenatore VITAGLIANO ALESSANDRO della Soc. CEPRANO, contattava alcuni calciatori ed i rispettivi genitori della Categoria Pulcini 2000 della Soc. PICO SAN GIOVANNI, promettendo loro provini presso società professionistiche. Analoghi contatti venivano mantenuti dal Presidente della Società PRO CEPRANO, due dei quali accettavano la proposta di transitare nella sua squadra. Allo scopo di prospettare “proselitismi” i suddetti Dirigenti divulgavano un volantino nel quale già indicavano le squadre a cui avrebbero partecipato, senza avere avuto ancora l’autorizzazione da parte del C.R.Lazio. Ritiene pertanto la Procura Federale che per i motivi anzidetti nei fatti esposti, si possono ravvisare responsabilità per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. nei confronti del Sig. DE BENEDETTI DAVIDE, Presidente della Società A.S.D. PRO CEPRANO e la predetta Società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per cui i soggetti in questione vengono deferiti a questa Commissione Disciplinare Territoriale. Per la posizione dell’allenatore VITAGLIANO ALESSANDRO la Procura Federale con separato atto di deferimento ha trasmesso gli atti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico. Per tali motivi la Procura ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disciplinare i soggetti di cui sopra per le violazioni loro ascritte ed indicate in titolo. La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il solo Rappresentante della Procura. Per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive. Il Rappresentante della Procura, pertanto, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti , chiedendo sia per il Sig. DE BENEDETTI DAVIDE 6 mesi di inibizione e per la Società PRO CEPRANO l’ammenda di € 1.200,00. Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura. La Commissione, infine, rileva come il fatto possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità, per quanto riguarda la misura della sanzione proposta relativa all’ ammenda, ritenendo di fissarla come da dispositivo sottoriportato. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al tesserato DE BENEDETTI DAVIDE l’inibizione per mesi 6 e alla Società A.S.D. PRO CEPRANO l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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