COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 2.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE FRANCO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C. U, N. 56 DEL 12.10.2012 (Gara: ATLETICO LARIANO – REAL CASILINO del 10.10.2012 – Coppa Lazio II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 2.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE FRANCO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C. U, N. 56 DEL 12.10.2012 (Gara: ATLETICO LARIANO – REAL CASILINO del 10.10.2012 – Coppa Lazio II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che l’oggetto delle lamentele della ricorrente verte su valutazioni di natura esclusivamente tecnica e disciplinare, adottate in campo dall’arbitro; assunto che l’art. 29 comma 3 del C.G.S. prevede che i Giudici Sportivi giudichino sulla regolarità dello svolgimento delle gare, eccettuati i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare di competenza dello stesso arbitro; tenuto conto che la gara è stata correttamente sospesa dall’arbitro, poiché la reclamante, a seguito del comportamento di proprio calciatori passibili di espulsione, si è venuta a trovare con numero di giocatori inferiore al minimo consentito. Avuto riguardo che la sanzione inflitta al calciatore FRANCO SIMONE appare del tutto adeguata in relazione al suo comportamento. Tutto quanto sopra ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL CASILINO confermando tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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