COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Procura Federale, deferimento del calciatore Matteo Battaglia, e dei dirigenti Roberto Castagna, Adamo Casali e Alberto Garetto, tesserati per l’ASD Arenzano F.C. per violazione dell’art. 1/1 CGS; deferimento della società per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 18.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 1 - Procura Federale, deferimento del calciatore Matteo Battaglia, e dei dirigenti Roberto Castagna, Adamo Casali e Alberto Garetto, tesserati per l’ASD Arenzano F.C. per violazione dell'art. 1/1 CGS; deferimento della società per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.
Con atto del 30 maggio 2012, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
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Matteo Battaglia, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’ASD Arenzano Football Club, per violazione dell’art 1/1 CGS per aver disputato nelle file dell’anzidetta società, a far data dall’11 settembre 2011 e fino al 15 gennaio 2012, sedici gare in posizione irregolare non avendo scontato un residuo di squalifica di una giornata inflittigli nel precedente campionato 2010 – 2011 mentre disputava il Campionato Juniores Interregionale per il medesimo sodalizio;
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Roberto Castagna, Adamo Casali e Alberto Garetto, qualificatisi dirigenti accompagnatori della squadra in alcune gare riportate sull’atto di deferimento, per violazione dell’art. 1/1 CGS, incolpati di aver sottoscritto le distinte delle gare nelle quali è stata rilevata l’irregolare partecipazione del Battaglia e affermato che tutti i calciatori impiegati si trovavano in posizione regolare;
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l’ASD Arenzano F.C. per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Prima di dare corso all’istruttoria dibattimentale occorre far un breve riassunto dei fatti.
Il Giudice Sportivo Territoriale, attivato dai reclami proposti dall’ASD Imperia e ASD Sestri Levante che eccepivano l’irregolare partecipazione del calciatore Matteo Battaglia a due gare (la prima e la seconda giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2011/2012), li respingeva.
L’anzidetto giudice riteneva che il Battaglia avesse scontato la squalifica nella prima giornata del Campionato Juniores, che veniva a frapporsi tra la seconda e la terza giornata del Campionato d’Eccellenza e che pertanto il calciatore aveva partecipato solo ai due primi incontri in posizione irregolare; giudicando inoltre “ultra petita”, per l’infrazione compiuta nelle prime due gare del Campionato d’Eccellenza, irritualmente infliggeva al calciatore un’ulteriore giornata di squalifica e penalizzava la società di due punti nella classifica del campionato 2011/2012 oltre all’ammonizione al dirigente Castagna.
Il tutto come motivato dalla sentenza apparsa dal C.U. n. 51 del 2 febbraio 2012 (non allegata all’atto di deferimento).
L’ASD Sestri Levante impugnava la delibera del giudice sportivo presso questa Commissione Disciplinare che, con sentenza apparsa sul C.U. n. 48 dell’1 marzo 2012, riteneva non condivisibile l’interpretazione dei fatti assunta dal primo giudice, affermando che il Battaglia (che nel frattempo aveva superato l’età per disputare il Campionato Juniores potendovi partecipare solo come
“fuori quota” in base ad una deroga del Comitato Regionale), avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima giornata del Campionato d’Eccellenza. Accoglieva pertanto il reclamo, ripristinando la posizione iniziale dalla quale il giocatore risultava impiegato in posizione irregolare in tutte le gare del Campionato di Promozione disputate dall’ASD Arenzano FC. Ivi compreso le due giornate del girone di ritorno oggetto dei reclami dell’ASD Imperia e dell’ASD Sestri Levante al Giudice Sportivo.
All’odierna riunione sono presenti il Presidente dell’ASD Arenzano F.C. e il dott. Patr. Alessio Centanaro che cura la difesa della società, del calciatore e dei dirigenti Adamo Casali e Alberto Garetto. E’ presente in proprio il signor Roberto Castagna.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avv. Marco Stefanini, che ha affermato di voler rinunciare al capo d’incolpazione riguardante la partecipazione del calciatore Matteo Battaglia alle prime due gare del Campionato di Promozione poiché già oggetto di giudizio da parte del G.S. Territoriale; ha quindi sostenuto la colpevolezza dei deferiti per gli altri capi d’imputazione con la richiesta delle seguenti sanzioni:
•Matteo Battaglia, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’ASD Arenzano F.C ora tesserato a titolo temporaneo per la società Vado F.C.: squalifica per sette giornate effettive di gara;
• dirigenti Roberto Castagna, Adamo Casali e Alberto Garetto: inibizione temporanea per mesi tre;
• A
SD Arenzano F.C.: penalizzazione di otto punti nella classifica del Campionato di Eccellenza della corrente stagione 2012-2013 oltre all’ammenda di € 1500.
Il difensore della società e dei suoi tesserati (escluso il dirigente Castagna) si è rifatto alla memoria difensiva depositata affermando che ogni accusa viene a cadere in base alla sentenza di primo grado del Giudice Sportivo Territoriale: ha quindi chiesto il proscioglimento dei propri assistiti dalle accuse formulate dalla Procura Federale.
L’intervento del dirigente Castagna registra una contestazione in merito alla notifica dell’atto di deferimento, eseguita presso la sede della società ASD Arenzano F.C. (della quale non fa più parte) e dalla stessa mai trasmessa alla sua residenza di Genova, Via Papigliano 6b int. 2.
L’eccezione viene respinta dalla Commissione in quanto la notifica è avvenuta secondo il disposto dell’art. 22 comma 3 del CGS.
Parimenti vanno respinte le eccezioni a difesa, che vorrebbero riportare la discussione sul piano dell’interpretazione delle norme riguardanti le modalità concernenti i modi e ai tempi d’esecuzione delle squalifiche a giornata. Sul punto questo giudicante non intende ritornare essendosi già pronunciato con la sentenza dell’1 marzo 2012 più sopra citata.
Nel merito dell’oggetto del deferimento la Commissione Disciplinare ritiene non potersi prescindere dalla disamina dei fatti nella propria globalità partendo quindi dall’inizio, cioè dalla prima gara del Campionato di Eccellenza 2011-2012 nella quale il calciatore avrebbe dovuto neutralizzare il residuo di squalifica, talché la rinuncia richiesta dalla Procura Federale appare volta a evitare l’applicazione del principio giuridico del “né bis in idem”. Proprio secondo tale principio, che vieta processi per fatti tra loro connessi senza soluzione di continuità già sottoposti a decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva, vanno respinte le richieste della Procura Federale in relazione all’ulteriore squalifica del calciatore e all’ulteriore penalizzazione in classifica della società.
Occorre quindi procedere solo nei confronti dei dirigenti Alberto Garetto e Adamo Casali, escludendo Roberto Castagna (perché già sanzionato dal G.S. Territoriale) per i quali la Commissione Disciplinare, rilevato per tabulas l’illecito loro contestato, accoglie il deferimento e le proposte sanzionatorie della P. F.
Per quanto sopra esposto la Commissione Disciplinare, delibera:
1)di respingere il deferimento in ordine al dirigente Roberto Castagna, al calciatore Matteo Battaglia e alla sanzione della penalizzazione in classifica dell’ASD Arenzano F.C.;
2) di infliggere ai dirigenti Alberto Garetto e Adamo Casali la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due;
3)di condannare l’ASD Arenzano F.C., per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nell’illecito commesso dai due dirigenti, al pagamento dell’ammenda di € 500,00.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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