COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società PONTEVICHESE CALCIO Coppa Lombardia 3° Categoria Gara del 20-09-2012 tra Bassano Bresciano / Pontevichese Calcio C.U. n. 20 del CRL datato 27-09-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società PONTEVICHESE CALCIO Coppa Lombardia 3° Categoria Gara del 20-09-2012 tra Bassano Bresciano / Pontevichese Calcio C.U. n. 20 del CRL datato 27-09-2012 La società PONTEVICHESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea Mario BERTOLOTTI sino al 24.12.2012, lamentando che il gesto posto in essere nei confronti dell'arbitro non era volontario bensì meramente accidentale. Pertanto chiedeva una mitigazione della sanzione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva : l'arbitro nel rapporto ha sottolineato come il gesto compiuto dal BERTOLOTTI fosse meramente accidentale. Alla luce di ciò si ritiene equo mitigare lievemente la sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore Andrea Mario BERTOLOTTI sino al 30.11.2012 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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