COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 23-09-2012 tra Accademia Internazionale Calcio / Sestese Calcio C.U. n. 21 del CRL datato 04-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 23-09-2012 tra Accademia Internazionale Calcio / Sestese Calcio C.U. n. 21 del CRL datato 04-10-2012 La società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe, lamentando che l'arbitro non ha commesso alcun errore tecnico, considerato che non era stato effettivamente messo in grado di identificare un calciatore della squadra avversaria e, per tale motivo, non lo aveva fatto partecipare alla gara in applicazione del disposto dell'art. 71 NOIF, in quanto a suo dire il documento sottoposto alla sua attenzione non avrebbe nemmeno riportato la fotografia del calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla squadra avversaria, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva: il reclamo non può trovare accoglimento, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, il documento presentato dal Marku Xiiani conteneva la fotografia dello stesso, oltre che le sue generalità ed era da considerarsi a tutti gli effetti un valido documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti. Tale circostanza è stata confermata anche dall'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione, il quale ha precisato di non aver fatto partecipare il calciatore alla gara sull'erroneo presupposto che tale documento di identificazione non fosse valido ai fini della sua identificazione. Considerato che siffatto comportamento dell'arbitro si pone in contrasto con il disposto dell'art. 71 NOIF e che costituisce un errore tecnico di gravità tale da influire eziologicamente sull'andamento e sulla regolarità della gara, il GS ha correttamente disposto la ripetizione della gara stessa. Tale decisione merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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