COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. POL. FILOTTRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FILOTTRANO CALCIO/REAL CAMERANENSE DEL 22.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. POL. FILOTTRANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FILOTTRANO CALCIO/REAL CAMERANENSE DEL 22.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 34 del 26.9.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 700,00 per il comportamento tenuto dai sostenitori della società, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e dei sostenitori e tesserati della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A. Pol. Filottrano Calcio chiedendo, anche davanti a questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante: - i contestati cori inneggianti al fascismo sarebbero disciplinarmente irrilevanti poichè non espressamente vietati dalle norme federali e costituendo gli stessi espressione della libertà di manifestazione del pensiero, privi comunque di contenuti di violenza e discriminazione; - quella descritta dall’arbitro come aggressione dei sostenitori locali nei confronti di quelli ospiti, in realtà fu una reciproca difesa delle due tifoserie onde evitare che alcuni esagitati venissero a contatto tra loro; - nessuna espressione ingiuriosa nell’occasione fu rivolta all’arbitro: ci furono degli sfottò e dei moti di riprovazione e di commento per alcune decisioni arbitrali, ma contenuti nella normale dialettica di una partita di calcio dilettantistico, senza trascendere in offese ed ingiurie; - non vi fu nessun lancio di ghiaia e terriccio in campo: ciò anche perché il terreno di gioco è cinto da una rete metallica che l’avrebbe reso, comunque, impossibile; - la società, nonostante il campo utilizzato per le gare interne sia solo in affitto, si è correttamente attivata, secondo le sue possibilità, nel rispetto delle norme federali vigenti in materia onde prevenzione fatti come quelli contestati. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando che: - i cori furono proferiti da cinque o sei sostenitori del Filottrano per tutta la durata dell’incontro; - alcuni sostenitori locali, a fine gara, lo insultarono ed uno di questi gli lanciò contro un pugno di ghiaia attingendolo alla schiena e colpendo altresì alcuni calciatori avversari ivi presenti; - che tre sostenitori del Filottrano spintonarono un tifoso della squadra avversaria. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a tre distinti comportamenti dei sostenitori della reclamante: 1) cori costituenti propaganda ideologica vietata dalla legge; 2) spintonamento di un sostenitore ospite; 3) lancio di ghiaia contro l’arbitro, attingendolo alla schiena, e colpendo altresì alcuni calciatori avversari; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta ai sostenitori della reclamante, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione applicata dal Giudice Sportivo alla società, oggettivamente responsabile ex art. 4, comma 3, del Cgs. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A. Pol. Filottrano Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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