COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.1. DEFERIMENTI A CARICO DEL SIG. PATRICIELLO NICANDRO E DELLA SOCIETÀ U.S. VENAFRO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.1. DEFERIMENTI A CARICO DEL SIG. PATRICIELLO NICANDRO E DELLA SOCIETÀ U.S. VENAFRO Con tre atti separati n. 972/1071 pf 11-12/GT/dl, n. 974/1072 pf 11-12/GT/dl e n. 975/1073 pf 11- 12/GT/dl del 28 agosto 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. PATRICIELLO Nicandro, Presidente della società U.S. Venafro all'epoca dei fatti, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non aver provveduto a corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione Accordi Economici della L.N.D., la somma deliberata in favore dei calciatori Barardini Massimiliano e Conti Giovanni, nonchè violazione dello stesso art. 1 in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF per non aver provveduto a corrispondere, nello stesso termine dalla notifica del provvedimento del Collegio Arbitrale, la somma deliberata in favore dell'allenatore Celli Nicolino; e la società U.S. VENAFRO a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, C.G.S. Alla udienza di trattazione dei deferimenti si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale,e del sig. Patriciello Nicandro anche quale attuale Presidente della società U.S. Venafro. Il deferito, preliminarmente, richiedeva la riunione in una unica trattazione dei tre deferimenti fissati per la stessa data in quanto riguardanti tutti il mancato pagamento di spettanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento delle somme. La Procura Federale nulla opponeva. La C.D. disponeva la riunione dei tre deferimenti. Il sig Patriciello esibiva e depositava fotocopie delle dichiarazioni liberatorie a firma dei calciatori Barardini Massimiliano e Conti Giovanni e dell'allenatore Celli Nicolino, datate rispettivamente 19 luglio, 26 luglio e 19 luglio 2012. Appena dopo veniva depositato accordo ex art. 23 C.G.S. sottoscritto dal rappresentante della Procura Federale e dal sig. Patriciello, anche quale legale rappresentante della U.S. Venafro, che riportava le sanzioni concordate della inibizione per mesi 4 e giorni 20 per Patriciello e della ammenda di euro 3.000,00 per la società U.S. Venafro. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue. I fatti oggetto dei tre deferimenti, provati e non contestati dai deferiti, riuniti sotto il vincolo della continuazione, vertono sul mancato rispetto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per quanto attiene alle spettanze per i calciatori Berardini e Conti, e dall'art, 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per quanto riguarda le spettanze per l'allenatore Celli. Entrambi i commi dell'art. richiamato prevedono, nel caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che riconosce il diritto alle spettanze, la applicazione a carico della società della sanzione prevista dall'art. 7, comma 6 bis, del C.G.S. (ora art. 8 comma 9, del medesimo Codice), che è la penalizzazione di uno o più punti in classifica. La Procura Federale ha deferito il Presidente pro-tempore della U.S. Venafro per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter della N.O.I.F. sopra richiamato e la società U.S. Venafro per responsabilità diretta ex art. 4. comma 1, C.G.S. L'art. 23 prevede che i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. Tale richiesta viene sottoposta al vaglio dell'organo giudicante, che, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Orbene, l'accordo ex art. 23 C.G.S. depositato prevede l'applicazione delle sanzioni concordate della inibizione per il Presidente e della ammenda per la società, sanzioni queste previste per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, del C.G.S., ma nulla riporta in merito al disposto dell'art. 94 ter, commi 11 e 13, delle N.O.I.F. che prevede espressamente l'applicazione della penalizzazione di punti in classifica. Il mancato accordo sulla sanzione suddetta non permette a questa C.D. di poter ratificare l'accordo stesso, che quindi va disatteso. La possibilità prevista nel comma 1 del suddetto art. 23, cioè che le parti possono indicare le specie e la misura della sanzione ridotta, non va intesa nel senso che le parti decidono liberamente quali sanzioni applicare, ma, invece, che possono sceglierle tra quelle previste espressamente dalle norme violate e fissarne la misura. Certamente, il disposto del richiamato comma 1 dell'art. 23 non permette di escludere quelle sanzioni previste, come nel caso in esame, in modo specifico per la violazione contestata. Questa C.D. ritiene, pertanto, che l'accordo depositato va disatteso per i motivi che precedono e la decisione deve tenere conto della continuazione che comporta l'applicazione di sanzioni, le quali, pur tenendo conto del comportamento reiterato, sono meno gravi di quelle che potrebbero derivare dal cumulo materiale delle singole sanzioni applicabili. Nel caso in discussione, quindi, possono applicarsi al sig. Patriciello Nicandro la sanzione della inibizione nel limite previsto nell'accordo, applicarsi alla società U.S. Venafro la penalizzazione di punti in classifica tenendo conto della richiamata continuazione e la sanzione della ammenda in limiti meno afflittivi di quelli indicati nel più volte richiamato accordo. P.Q.M delibera di accogliere il deferimento e per l'effetto, ritenuto che non ricorrono le condizioni per riconoscere valido l'accordo ex art. 23 C.G.S. depositato dalle parti, dispone applicarsi al sig. PATRICIELLO Nicandro, Presidente pro-tempore della società U.S. Venafro, la sanzione della inibizione per mesi quattro e giorni 20, applicarsi alla società U.S. VENAFRO la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e la sanzione della ammenda di euro 1.500,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni di cui sopra.
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