COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.2. DEFERIMENTI A CARICO DEL SIG. SPOGNARDI ROBERTO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PAGLIARONE
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 12.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.2.2. DEFERIMENTI A CARICO DEL SIG. SPOGNARDI ROBERTO E DELLA
SOCIETÀ A.S.D. PAGLIARONE
Con atto n. 1149/692 pf 11-12/GR/mg del 5 settembre 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi
a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. SPOGNARDI Roberto, calciatore della
società ASD Pagliarone all'epoca dei fatti, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per
avere, insieme a sostenitori del Vastogirardi, ingiuriato e minacciato l'arbitro e l'intera terna durante
lo svolgimento e sia alla conclusione della gara Vastogirardi - Sesto Campano tenutasi a
Vastogirardi il giorno 11.12.2011, e la società A.S.D. PAGLIARONE a titolo di responsabilità
oggettiva, per i fatti imputati al calciatore Roberto Spognardi tesserato per la stessa società.
Alla udienza di trattazione del deferimento si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la
Procura Federale, del sig. Spognardi Roberto e del sig. D'Andrea Paolo Pietro nella sua qualità di
Presidente pro-tempore della società ASD. Pagliarone.
Veniva sentito il calciatore Spognardi Roberto che si riportava alle dichiarazioni rese in sede di
indagini della Procura Federale e ribadiva che il giorno 11.12.2011 non era presente alla partita
giocata tra il Vastogirardi ed il Sesto Campano perché si trovava presso parenti a Pescara e che
l'arbitro aveva riportato il suo nome sul referto di gara perché alcuni suoi amici al termine della
gara avevano ricordato all'arbitro quello che si era verificato tempo addietro tra lui e lo Spognardi.
Veniva sentito anche il Presidente della società Pagliarone che riferiva di aver autorizzato il proprio
calciatore Spognardi a non partecipare alla partita che doveva giocare il Pagliarone perché lo
stesso doveva recarsi il giorno 11.12.2011 presso parenti a Pescara.
La Procura Federale, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dal calciatore in questa
sede, che risultano in contrasto con le risultanze della documentazione agli atti e dei riscontri fatti
in sede di indagini, chiedeva applicarsi allo stesso la sanzione della squalifica per mesi tre;
chiedeva, inoltre, riconoscersi la responsabilità oggettiva della società Pagliarone con
l'applicazione a suo carico della sanzione della ammenda di euro 750,00.
La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue.
La responsabilità del calciatore Spognardi Roberto è provata oltre che dalle risultanze degli atti
ufficiali (referto arbitrale della gara di eccellenza giocata il giorno 11.12.2011 tra il Vastogirardi ed il
Sesto Campano) e dalle dichiarazioni rese in sede di indagini dall'arbitro e dai suoi assistenti,
anche dai riscontri effettuati sulle affermazioni fatte dal calciatore che sono risultate non veritiere.
Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare allo Spognardi occorre tenere conto proprio
di quanto riportato nel referto arbitrale sopra richiamato. A seguito delle risultanze di tale
documento la società del Vastogirardi fu sanzionata con l'ammeda di euro 500,00 con diffida e gli
atti furono rimessi dal G.S. alla Procura Federale per il deferimento del calciatore Spognardi
Roberto, che, tesserato per il Pagliarone, era presente sugli spalti insieme ai tifosi del Vastogirardi.
Ebbene, risulta che lo stesso abbia aizzato la tifoseria del Vastogirardi ingiuriando e minacciando
l'arbitro e reiterando tale comportamento a fine gara. Tale comportamento, sicuramente
censurabile, non ha prodotto effetti diretti sulla gara e sull'arbitro ed i suoi assistenti e si è in effetti
concretizzato solo in atteggiamenti e frasi rimaste senza esito. Per cui la sanzione richiesta dalla
Procura Federale deve essere ridotta anche se deve rimanere in termini comunque afflittivi.
Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Pagliarone va precisato che il
C.G.S. prevede tale responsabilità per l'operato dei propri dirigenti e dei propri tesserati (vedi art.
4, comma 2). Essa si fonda sul rapporto di tesseramento che si instaura tra le persone fisiche ed il
sodalizio cui sono collegati, così che la responsabilità soggettiva del tesserato si trasferisce
automaticamente sulla società sì che l'unico problema applicativo è quello della dimensione
quantitativa di tale trasferimento. Nel caso in esame, non potendo escludere la responsabilità della
società occorre però tenere conto che il comportamento tenuto dallo Spognardi non poteva in
nessun modo essere previsto e, quindi, evitato dalla società, per cui la sanzione da applicare deve
contenersi in limiti minimi e non nella misura richiesta dalla Procura Federale.
P.Q.M
delibera di accogliere il deferimento e per l'effetto riconoscersi la responsabilità del calciatore
Spognardi Roberto, cui si applica la sanzione della squalifica per un mese, e della società A.S.D. Pagliarone, cui si applica la sanzione della ammenda di euro 150,00.
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