COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.3.1. A.S. D. COMPRENSORIO VAIRANO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA COMPRENSORIO VAIRANO – ROSETO DEL 30.09.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 4^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 18.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
9.3.1. A.S. D. COMPRENSORIO VAIRANO – SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA COMPRENSORIO VAIRANO - ROSETO DEL 30.09.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 4^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La ricorrente si è limitata a riferire che il calciatore Verde Fabio "si scusò immediatamente con
l'avversario riconoscendo un momento di particolare tensione, sicuramente non voluta",
circostanza, peraltro, non risultante dal supplemento di referto.
Nulla ha rappresentato in merito all'episodio verificatosi tra il Verde e l'avversario, né ha proposto
specifiche censure a sostegno del ricorso.
Ciò porta a dichiarare inammissibile il gravame come espressamente previsto dall'art. 33, comma
6, del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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