COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.3.2. U.S. ROCCASICURA – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA NUOVA CLITERNINA – ROCCASICURA DEL 30.09.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 4^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 18.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
9.3.2. U.S. ROCCASICURA - SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA NUOVA CLITERNINA - ROCCASICURA DEL 30.09.2012 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 4^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La ricorrente, a fondamento del reclamo, assume sostanzialmente la non veridicità degli episodi
riportati dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, sulla scorta dei quali il giudice del primo
grado ha irrogato la sanzione impugnata.
Occorre ribadire che in ordine ai procedimenti relativi ad infrazioni connesse allo svolgimento delle
gare il rapporto arbitrale, così come l'eventuale supplemento, fa piena prova circa il
comportamento dei tesserati in occasione di detto svolgimento. La fede privilegiata di cui godono i
suddetti atti impone ovviamente che gli stessi siano sufficientemente circostanziati.
Nella fattispecie le condotte sanzionate dal G.S. sono descritte dal direttore di gara nel
supplemento di rapporto in maniera estremamente analitica e particolareggiata. Di contro la
reclamante si limita a smentire genericamente le contestazioni oggetto del citato supplemento.
Alla luce di quanto sopra, valutate le condotte descritte dall'arbitro, questa Commissione ritiene
equa la sanzione inflitta dal G.S. con la delibera impugnata.
P.Q.M.
la Commissione disciplinare rigetta il reclamo.
Dispone incamerarsi la tassa
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