COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.3.3. A.S.D. COLLE D’ANCHISE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA COLLE D’ANCHISE – MIRABELLO CALCIO DEL 30.09.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 2^ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 18.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.3.3. A.S.D. COLLE D'ANCHISE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA COLLE D'ANCHISE – MIRABELLO CALCIO DEL 30.09.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B - 2^ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente rappresenta che il comportamento tenuto dal calciatore Di Rienzo Giancarlo è stato provocato dalla simulazione posta in essere dal calciatore avversario urtato solo con una spalla dal Di Rienzo. Nulla viene riportato in ricorso in merito al comportamento del Di Rienzo verso il direttore di gara. Le risultanze chiare e circostanziate del supplemento di rapporto arbitrale non danno a questa C.D. nessuna possibilità di valutare diversamente dal G.S. le azioni poste in essere dal calciatore Di Rienzo Giancarlo. A completamento di quanto sopra va pure rappresentato che l'azione violenta verso l'avversario è stata tenuta a palla ferma e che il comportamento verso l'arbitro è stato reiterato. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.
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