COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 4.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara V.D.A CHARVENSOD – CASELLE CALCIO disputata in data 23.9.2012, Campionato di Promozione Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 27 del 4.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara V.D.A CHARVENSOD – CASELLE CALCIO disputata in data 23.9.2012,
Campionato di Promozione Girone B
Con ricorso inviato in data 10.10.2012, la Società V.D.A. CHARVENSOD si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dal CASELLE, ha
sanzionato con la perdita della gara indicata in oggetto e con l’ammenda per € 150 la Società
V.D.A. CHARVENSOD, con la squalifica per una ulteriore gara il giocatore GAGLIANO Lorenzo e
con l’inibizione fino al 4.12.2012 il Dirigente accompagnatore sig. PIVOT Luca e ne chiede la
revoca.
La società ricorrente sostiene che il GAGLIANO, che aveva maturato un turno di squalifica per
recidiva in ammonizione nel corso dell’ultima giornata del campionato allievi della scorsa stagione
sportiva, allorquando militava in altra società, ha partecipato a pieno titolo alla gara sopra indicata in
quanto, essendo in quota per la disputa del campionato Juniores, non è stato schierato il giorno
precedente nella gara disputata dalla squadra Juniores CHARVENSOD, il che gli avrebbe
consentito di scontare la squalifica inflitta nella stagione precedente.
Il ricorso è infondato non merita accoglimento.
Come ha precisato il Giudice Sportivo, il giocatore sanzionato, in ragione dell’età, nella stagione in
corso ha cessato di appartenere al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed è passato ai
“Dilettanti”.
Al caso di specie, pertanto, è stato correttamente applicato il disposto della seconda parte dell’art.
22 comma 6 C.G.S. che recita: “…Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato
società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue
giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di
appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica…”.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società V.D.A. CHARVENSOD dichiarando la medesima tenuta al pagamento della
relativa tassa che non risulta versata.
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