COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VILLAR PEROSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 4.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VILLAR PEROSA – TROFARELLO disputata in data 30.9.2012, Campionato Prima Categoria, Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VILLAR PEROSA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 4.10.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VILLAR PEROSA – TROFARELLO disputata in data 30.9.2012, Campionato Prima Categoria, Girone E Con ricorso inviato in data 9.10.2012, la Società VILLAR PEROSA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore della medesima sig. WELLMAN Massimiliano con la squalifica fino al 2.11.2012 e ne chiede la riduzione. Giova ricordare che l’esame nel merito è precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d), non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari di “ …squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società VILLAR PEROSA, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it