COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo in proprio del calciatore Alessandro NISTICO’, tesserato per la Società POZZOMAINA, avverso il provvedimento di squalifica per quattro gare adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 25 del 27/09/12, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Gara POZZOMAINA – MORETTA del 23/09/12, Campionato di Prima Categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo in proprio del calciatore Alessandro NISTICO’, tesserato per la Società POZZOMAINA, avverso il provvedimento di squalifica per quattro gare adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 25 del 27/09/12, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Gara POZZOMAINA – MORETTA del 23/09/12, Campionato di Prima Categoria – Girone E Si rileva in via del tutto preliminare come il reclamo proposto in proprio dal tesserato Nisticò Alessandro sia tardivo ed in quanto tale inammissibile. Risulta, infatti, per tabulas come il reclamo sia stato inviato a Codesta Commissione a mezzo raccomandata del 08/10/12, mentre la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale è quella del 27/09/12. Appare, pertanto, evidente come il reclamo sia stato proposto ben oltre il termine perentorio, di cui all’art. 38 del C.G.S., dei sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo. Ne consegue la formale inammissibilità del reclamo che preclude ogni indagine nel merito della vicenda. Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Disciplinare, rilevata l’inammissibilità del ricorso, CONFERMA il provvedimento del Giudice Sportivo, disponendo che la tassa di reclamo, già versata, venga incamerata.
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