COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo della A.C. PEDONA BORGO SAN DALMAZZO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Cuneo n. 18 del 3.10.2012, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 31.12.2012 ai giocatori CHIAPELLO Andrea e TALLONE Lorenzo (gara Olmo/Pedona del 26.9.2012 – Campionato Allievi)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 18.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Reclamo della A.C. PEDONA BORGO SAN DALMAZZO avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Cuneo
n. 18 del 3.10.2012, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 31.12.2012 ai giocatori
CHIAPELLO Andrea e TALLONE Lorenzo (gara Olmo/Pedona del 26.9.2012 - Campionato
Allievi)
Con il reclamo in oggetto la A.C. Pedona Borgo San Dalmazzo richiede una riforma della pronuncia
del giudice sportivo in ordine all’entità delle sanzioni comminate ai giocatori sig.ri Chiapello Andrea
e Tallone Lorenzo, contestando le risultanze del rapporto arbitrale; afferma in particolare la
ricorrente che i due calciatori, all’uscita dall’impianto sportivo, si sarebbero allontanati senza
avvicinarsi alla moto dell’arbitro.
Questa Commissione, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale della gara, ritiene
non vi sia motivo per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che,
come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva e non può essere
smentito da dichiarazioni testimoniali.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco di essere stato insultato dai giocatori Chiapello e
Tallone al termine dell’incontro, di avere visto i due giocatori attingere la sua moto con sputi e di
essere stato seguito da una autovettura che trasportava i giocatori stessi, i quali lo superavano e gli
rivolgevano gesti ingiuriosi.
Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta dei giocatori squalificati giustifichi appieno
l’entità delle sanzioni così come statuite dal Giudice Sportivo, che devono conseguentemente
trovare conferma.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della A.C. Pedona Borgo San Dalmazzo, con conseguente addebito alla ricorrente della
tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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