COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. APRICENA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 23 Settembre 2012. (Reclamo della A.S.D. APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 18.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. APRICENA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 23 Settembre 2012. (Reclamo della
A.S.D. APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
25 del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− esperite indagini;
− considerato che il calciatore DELL’AQUILA Ciro nel corso del Campionato “Juniores” dsella
stagione sportiva 2011-2012, durante la gara del 21 marzo 2012 (SAN SEVERO – GARGANO
CALCIO MARCONI) aveva subito una quarta ammonizione che, ai sensi dell’art. 19 punto 9
Codice di Giustizia Sportiva importa automaticamente la squalifica per una giornata;
− rilevato che la gara succitata del 21 marzo 2012 chiudeva il campionato di competenza per cui il
calciatore suddetto avrebbe dovuto scontarla nella giornata successiva (ai sensi dell’art. 22 comma
6 Codice di Giustizia Sportiva);
− rilevato che il medesimo calciatore ha cambiato società di appartenenza per cui ai sensi del già
citato art. 22 comma 6 la squalifica doveva essere scontata nella prima giornata di gara ufficiale
della prima squadra della nuova società;
− ritenuto pertanto che la esecuzione di tale sanzione non è avvenuta per avere la società A.S.D.
APRICENA schierato il calciatore suddetto nella prima gara del campionato di competenza (A.S.D.
APRICENA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 23 Settembre 2012);
− tutto ciò premesso ritenuto corretto il provvedimento adottato dal Primo Giudice che va
condiviso e confermato
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. APRICENA e per l’effetto addebitare la
tassa sul conto della stessa.
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