COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. APRICENA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 23 Settembre 2012. (Reclamo della A.S.D. APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 18.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. APRICENA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 23 Settembre 2012. (Reclamo della A.S.D. APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 4 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − esperite indagini; − considerato che il calciatore DELL’AQUILA Ciro nel corso del Campionato “Juniores” dsella stagione sportiva 2011-2012, durante la gara del 21 marzo 2012 (SAN SEVERO – GARGANO CALCIO MARCONI) aveva subito una quarta ammonizione che, ai sensi dell’art. 19 punto 9 Codice di Giustizia Sportiva importa automaticamente la squalifica per una giornata; − rilevato che la gara succitata del 21 marzo 2012 chiudeva il campionato di competenza per cui il calciatore suddetto avrebbe dovuto scontarla nella giornata successiva (ai sensi dell’art. 22 comma 6 Codice di Giustizia Sportiva); − rilevato che il medesimo calciatore ha cambiato società di appartenenza per cui ai sensi del già citato art. 22 comma 6 la squalifica doveva essere scontata nella prima giornata di gara ufficiale della prima squadra della nuova società; − ritenuto pertanto che la esecuzione di tale sanzione non è avvenuta per avere la società A.S.D. APRICENA schierato il calciatore suddetto nella prima gara del campionato di competenza (A.S.D. APRICENA – A.S.D. MINERVINO MURGE del 23 Settembre 2012); − tutto ciò premesso ritenuto corretto il provvedimento adottato dal Primo Giudice che va condiviso e confermato P.Q.M. D E L I B E R A - respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. APRICENA e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della stessa.
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