COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 10/A G.S.D. ENNA CALCIO (EN) avverso la punizione della gara perduta per 0 – 3 e l’inibizione fino a tutto il 15/03/2013 al dirigente accompagnatore sig. Cannarozzo Giuseppe – Gara Campionato Promozione Girone “C” Enna Calcio/Real Giarre del 09/09/2012 – C.U. N° 106 del 03/10//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 10/A G.S.D. ENNA CALCIO (EN) avverso la punizione della gara perduta per 0 – 3 e l’inibizione fino a tutto il 15/03/2013 al dirigente accompagnatore sig. Cannarozzo Giuseppe - Gara Campionato Promozione Girone “C” Enna Calcio/Real Giarre del 09/09/2012 – C.U. N° 106 del 03/10//2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società G.S.D. Enna Calcio, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare, la reclamante contesta la suddetta decisione assumendo che il calciatore Massaro Nicola era regolarmente tesserato nel momento in cui ebbe a giocare ed a tal fine produce la documentazione afferente al suddetto tesseramento da dove sembrerebbe che la richiesta sarebbe stata inviata con nota del 31 agosto 2012 come da ricevuta rilasciata dalla Iblea Recapiti. La Commissione Disciplinare esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, ed acquisita la relativa documentazione, rileva quanto segue: a) La nota asseritamente inviata in data 31 agosto 2012 per il tramite della Iblea Recapiti risulta effettivamente inviata con raccomandata n. 144833377555 del 3 settembre 2012 pervenuta a questo Comitato in data 6 settembre 2012; b) Dalla documentazione acquisita risulta che la nota, di cui sub capo a), conteneva solo la richiesta del tesseramento dei calciatori Cicirello Nunzio e Mandura Giovanni ma non quella del calciatore Massaro Nicola (risultando quindi alterata la copia inviata a questa CDT che contiene anche il nominativo del calciatore Massaro); c) Che la prima richiesta di tesseramento del calciatore Massaro Nicola è stata inviata a questo Comitato Regionale solo in data 10 settembre 2012, giusta raccomandata n.14483337745-2, ed è stata respinta dall’Ufficio tesseramento di questo Comitato e comunicata al GSD Enna Calcio con telegramma del 13/09/2012, in quanto il calciatore in questione risultava tesserato con la società Valenzano Mado (Comitato Reg.le Piemonte Val D’Aosta); d) Che il tesseramento del calciatore Massaro Nicola è stato reiterato mediante l’invio della lista di trasferimento giusta raccomandata n. 13963627085-8 inoltrata in data 17 settembre 2012. In ragione di quanto sopra, risulta accertato in maniera incontrovertibile che il calciatore Massaro Nicola non aveva titolo a partecipare alla gara in questione con la conseguenza che il presente reclamo va rigettato. Deve disporsi, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare eventuali responsabilità a carico della reclamante e dei suoi tesserati in ordine alla produzione della documentazione palesemente difforme a quella in possesso di questo Comitato al fine di dimostrare la tempestività del tesseramento del calciatore Massaro Nicola, così come evidenziato in parte motiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
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