COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 11/A A.P.D. FULGATORE (TP) avverso squalifica per tre gare calciatori Mancuso Pietro e Reina Alessandro – Gara Campionato 1° Cat. Girone “A” Fulgatore/Atl. Erice del 07/10/2012 – C.U. N° 119 del 10/10//2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 11/A
A.P.D. FULGATORE (TP) avverso squalifica per tre gare calciatori Mancuso Pietro e Reina Alessandro - Gara Campionato 1° Cat. Girone “A” Fulgatore/Atl. Erice del 07/10/2012 – C.U. N° 119 del 10/10//2012.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.P.D. Fulgatore, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata
In particolare la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti così come riportata in referto asserendo che al termine della gara i propri calciatori si sono avvicinati all’arbitro protestando in maniera vivace ma non certamente in maniera aggressiva e/o offensiva.
Peraltro gli stessi, prosegue la società, sono stati prontamente bloccati dai dirigenti e fatti allontanare senza che la protesta venisse reiterata.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che i calciatori Mancuso Pietro e Reina Alessandro, al termine della gara, si sono avvicinati, in maniera minacciosa, al direttore di gara addebitandogli la sconfitta subita. Risulta altresì che i dirigenti sono intervenuti prontamente facendo desistere dal minaccioso comportamento i due calciatori i quali si sono allontanati senza ulteriori proteste.
Nel merito l'appello può trovare parziale accoglimento in quanto il comportamento dei calciatori è avvenuto in unico contesto e gli stessi, una volta fermati dai propri dirigenti, si sono prontamente allontanati per cui appare equo ridurre la sanzione inflitta come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello proposto ridetermina la squalifica inflitta ai calciatori Mancuso Pietro e Reina Alessandro in due giornate di squalifica ciascuno.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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