COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 14/A ASD PICANELLO (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 300,00 e squalifica calciatori Giustolisi Giuseppe per tre gare, Platania Giuseppe per quattro gare, Patanè Alfio e Pulvirenti Federico per due gare, Cannizzaro Salvatore per cinque gare – Gara Campionato Prima categoria Gir. F Valguarnerese/ Picanello del 07/10/2012 – C.U. n° 119 LND del 11/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 14/A ASD PICANELLO (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 300,00 e squalifica calciatori Giustolisi Giuseppe per tre gare, Platania Giuseppe per quattro gare, Patanè Alfio e Pulvirenti Federico per due gare, Cannizzaro Salvatore per cinque gare - Gara Campionato Prima categoria Gir. F Valguarnerese/ Picanello del 07/10/2012 - C.U. n° 119 LND del 11/10/2012. La A.S.D. Picanello in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato le decisioni in epigrafe. In particolare chiede l’annullamento della punizione sportiva della perdita della gara, dell’ammenda e delle sanzioni a carico del calciatore Giustolisi e Platania, nonché la revisione delle squalifiche a carico dei calciatori Patanè e Pulvirenti. Chiede inoltre la conferma della squalifica a carico del calciatore Cannizzaro. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva la non ammissibilità dell’appello circa l’esito gara, a termini dell’art. 33 n° 5 C.G.S., non risultando l’invio di copia dei motivi alla controparte. L’ammenda consegue ai fatti che hanno determinato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, anche ad opera di soggetti non individuati e va confermata. Parimenti, l’appello è inammissibile per ciò che concerne la posizione del sig. Cannizzaro, per il quale viene richiesta la conferma della sanzione irrogata dal primo giudice e non la sua riduzione. L’appello è inoltre non proponibile con riferimento alle sanzione irrogate a carico dei sigg. Patanè e Pulvirenti a termini dell’art. 45 n° 3 lett. a). Per il resto, tenuto conto che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. il referto gode di fede privilegiata, si rileva che i fatti occorsi ad opera dei calciatori Giustolisi e Platania appaiono debitamente descritti dal direttore di gara, che, con la dovuta precisione, ne individua gli autori. La tipologia dei comportamenti posti in essere in danno di avversari, legittima pertanto l’applicazione delle sanzioni, che appaiono adeguate e non suscettibili di riduzione alcuna. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara pertanto l’appello, come in parte motiva, in parte inammissibile e non proponibile. Conferma per il resto le sanzioni dell’ammenda e le altre a carico dei calciatori Giustolisi e Platania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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