COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 10/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO ALAIMO (tesserato AIA – Sezione AIA di Pisa); Sig. UMBERTO GIACALONE (calciatore della ASD AITRAS CALCIO); Sig. GIOSUÈ NOCERA (calciatore della ASD AITRAS CALCIO); Sig. PIETRO TAORMINA (calciatore della ACD LIBERTAS RACALMUTO); Sig. MARCELLO RIZZO (calciatore della ACD LIBERTAS RACALMUTO); Società ASD AITRAS CALCIO; Società ACD LIBERTAS RACALMUTO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 10/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO ALAIMO (tesserato AIA – Sezione AIA di Pisa); Sig. UMBERTO GIACALONE (calciatore della ASD AITRAS CALCIO); Sig. GIOSUÈ NOCERA (calciatore della ASD AITRAS CALCIO); Sig. PIETRO TAORMINA (calciatore della ACD LIBERTAS RACALMUTO); Sig. MARCELLO RIZZO (calciatore della ACD LIBERTAS RACALMUTO); Società ASD AITRAS CALCIO; Società ACD LIBERTAS RACALMUTO. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota n. 950/1361 pf 10-11 GT/dl del 22/08/2012, i soggetti e le Società di cui in epigrafe per rispondere di violazioni al C.G.S. Preliminarmente si osserva che la Commissione Disciplinare Territoriale con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.84 CDT 05 del 25/09/2012 ha già definito le posizioni relative ai Sigg.ri Umberto Giacalone, Giosuè Nocera, Pietro Taormina, Marcello Rizzo, nonché alle società ASD Aitras Calcio e ACD Libertas Racalmuto. All’udienza dibattimentale del 16 ottobre 2012, l’A.E. sig. Alaimo Carmelo si è presentato unitamente al delegato AIA sig. Gaetano La Cara riconoscendo la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati, sia pure indotta dal comportamento omissivo della società ASD Aitras Calcio e dalla propria inesperienza, trattandosi di una delle prime gare da lui dirette. Preliminarmente alla chiusura del dibattimento, il Sig. Alaimo Carmelo ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli art.li 23 e 24 CGS, come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima della chiusura del dibattimento il Sig. Alaimo Carmelo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella sospensione per mesi uno compresa la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Alaimo Carmelo la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. P.Q.M. Ritenuta, pertanto, la competenza, in forza dell’art. 3 del Regolamento AIA, la Commissione Disciplinare applica all’arbitro Sig. Carmelo ALAIMO la sanzione della sospensione per mesi uno. Dispone trasmettersi il presente provvedimento all’Associazione Italiana Arbitri ed all’Associazione Arbitri Sezione di Pisa. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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