F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 20 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 10 Ottobre 2012 e su www.figc.it 9) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 2, 4 E 6 E 4 COMMI 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DEI PROPRI TESSERATI BERTANI CRISTIAN, DRASCEK DAVIDE E GHELLER MAVILLO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 20 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 10 Ottobre 2012 e su www.figc.it 9) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 2, 4 E 6 E 4 COMMI 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011, IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DEI PROPRI TESSERATI BERTANI CRISTIAN, DRASCEK DAVIDE E GHELLER MAVILLO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) Il Procuratore Federale della F.I.G.C. (cfr. nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25.07.2012), nell’ambito di una vasta indagine che prendeva le mosse da una serie di condotte dirette ad alterare lo svolgimento ed i risultati di alcune competizioni, con riferimento all'incontro di calcio Novara/Siena in data 1.5.2011, deferiva, tra gli altri, Bertani Cristian, Drascek Davide, Gheller Mavillo - tutti calciatori della società Novara Calcio - per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, C.G.S.; nonché la società Novara Calcio stessa , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero da altri soggetti tesserati per la società Siena, (Carobbio F., Larrondo M. e Vitiello R.) in occasione della citata gara Novara/Siena del 1° maggio 2011. Tutti i calciatori citati delle due società erano accusati, appunto, di aver raggiunto un accordo finalizzato al raggiungimento di un risultato di pareggio tra le due squadre. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 11 in data 10.8.2012) squalificava, tra gli altri, i calciatori della società Novara: - Bertani Cristian per anni 3 e mesi 6; - Drascek Davide, per anni 3 e mesi 6; - Gheller Mavillo - previa riqualificazione dei fatti contestatigli – per mesi 6, sanzionava la società Novara Calcio con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Riassuntivamente la Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alla citata gara, ha osservato che l’accusa era fondata, comprovata altresì dalle acquisizioni testimoniali nonché da riscontri atte a sorreggere le medesime. In particolare ha posto in rilievo, tra l’altro, che: "…Carobbio apprese, prima come “voce” all’interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio…". In data 12.8.2012 il Novara Calcio proponeva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui la società veniva sanzionata con 2 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013, in relazione ad addebiti mossi a propri tesserati riguardo la più volte citata partita dell’1.5.2011 Novara/Siena. Nell’impugnazione venivano richiamate le altre decisioni emesse a carico della società nell’ambito dei procedimenti culminati con il provvedimento della Corte di Giustizia Federale di cui al Com. Uff. n. 2/CGF del 6 luglio 2012, aventi ad oggetto medesime fattispecie, e si sottolineava l’opera di prevenzione posta in essere anche mediante l’adozione del modello di organizzazione ex D.lgs 231/01 e del codice antifrode, di tanto che andavano attenuate le sanzioni non essendo possibile ritenere sussistente una responsabilità oggettiva unitamente a quella presunta anche in considerazione del fatto che nessun concreto vantaggio era stato ottenuto dalla società. Ciò premesso, osserva questa Corte che l’impugnazione della società Novara appare essere parzialmente fondata sulla scorta delle seguenti considerazioni. A questo proposito come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di statuire (cfr. Com. Uff. n. 061/CGF del 18 agosto 2011 e richiami ivi riportati nonché Com. Uff. nn. 2 -33/2012), con riguardo “… alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei tesserati, va osservato che nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. Com’è noto, nell’ordinamento calcistico le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune.Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato…..”. Osserva ulteriormente questa Corte che la mera adozione di modelli organizzativi atti a prevenire la commissione di illeciti sportivi, se come rilevato dalla Procura Federale, non vale a costituire esimente posto che, comunque, è onere della società assicurare la effettiva attuazione dei modelli stessi, non può non avere conseguenza alcuna. Discorso non diverso per quel che riguarda il profilo della responsabilità presunta, discendente dalla condanna dei tesserati del Siena che in presenza del citato modello organizzativo non può non avere conseguenze in capo alla parte appellante anche se appaiono generiche le asserzioni in merito all’irrilevanza del risultato rispetto alla posizione di classifica. Nella fattispecie, del resto lo stesso organo giudicante in primo grado ha già ridotto, rispetto alle richieste dell’accusa, la sanzione e nella parte relativa alla determinazione delle sanzioni stesse non ha più fatto espressa menzione della responsabilità presunta. Orbene, si ritiene, anche sulla scorta di quanto già statuito da questa stessa Corte, la sanzione irrogata al Novara Calcio vada, in parziale accoglimento del reclamo in esame, ulteriormente ridotta in considerazione, appunto, che comunque l'adozione del piano da parte del Novara debba e possa essere apprezzata sotto un profilo di peculiare considerazione in virtù appunto dell’adozione del piano medesimo pur in assenza, alla data dei fatti, di un qualsivoglia obbligo in tal senso. Sul punto (cfr cit Com. Uff. n. 3-22/2012) si è infatti già osservato che “…a ciò conduce una più attenta valutazione della complessiva condotta della reclamante, di tutta la attività da questa posta in essere, invero tanto in via preventiva che successiva ed espressamente finalizzata a combattere il fenomeno degli illeciti sportivi ovvero ad eliminarne le conseguenze. In questo ambito vanno riassuntivamente richiamati, tra gli altri interventi, l’approvazione da parte del Novara Calcio del primo modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/01 e relativo Codice etico; l’approvazione nel gennaio del 2012 di un nuovo modello organizzazione e di gestione; il conseguimento nel marzo ancora di quest’anno di certificazione di qualità ISO 9001:2008 come prima società calcistica in Italia; l’aver affidato nel febbraio 2012 a soggetto professionale lo studio dell’andamento delle quote di scommesse legate alle partite che avrebbe giocato il Novara da quel momento alla fine del campionato, successivamente deliberando di continuare l’opera di monitoraggio delle partite; disciplinando infine tale sistema con l’adozione di un Codice Antifrode il 27 aprile 2012….” Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara infligge la sanzione della penalizzazione di 1 punto unitamente all’ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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