COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BORGORIVO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A SAN GEMINI IL 16.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 025 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SENSI MAURO FINO AL 20/02/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BORGORIVO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A SAN GEMINI IL 16.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 025 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SENSI MAURO FINO AL 20/02/2013; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Lugnano in Teverina, chiedendo l’annullamento della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione rileva preliminarmente che il reclamo è sottoscritto dal Presidente della società Sig. Sensi Mauro, ovverosia della persona oggetto dell’inibizione, nonché il reclamo stesso è privo della dichiarazione dell’avvenuto pagamento della tassa reclamo. P.Q.M. Visto l’art. 33 comma 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e precluso ogni esame nel merito. Dichiara incamerarsi la tassa reclamo.
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