COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANT’ANGELO DI CELLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ANGELO DI CELLE – CASTELNUOVO DISPUTATA A SANT’ANGELO DI CELLE IL 23.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZONI ALESSANDRO FINO AL 27/01/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANT’ANGELO DI CELLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ANGELO DI CELLE - CASTELNUOVO DISPUTATA A SANT’ANGELO DI CELLE IL 23.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZONI ALESSANDRO FINO AL 27/01/2013; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Sant’Angelo di Celle, chiedendo la riduzione della sanzione. Non è presente l’arbitro della gara, mentre la società reclamante non ha richiesto di essere ascoltata. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dal reclamo proposto dalla società si evince che al termine della gara il calciatore Mazzoni Alessandro veniva allontanato dal direttore di gara per comportamento irriguardoso nei confronti del medesimo. Dopo tale provvedimento lo stesso calciatore offendeva l’arbitro e nel contempo lo spintonava leggermente senza procuragli alcun dolore. Successivamente negli spogliatoi, il calciatore si recava dal direttore di gara è chiedeva scusa per il proprio comportamento. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione l’atteggiamento tenuto dal calciatore Mazzoni Alessandro, seppur volontario, non appare caratterizzato da un intento violento, potendosi quindi inquadrare in una smodata e veemente protesta esauritasi in un breve lasso di tempo. Alla luce di quanto sopra la squalifica inflitta al calciatore Mazzoni Alessandro può essere contenuta fino al 31/12/2012. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, la squalifica inflitta al calciatore Mazzoni Alessandro, viene ridotta fino al 31/12/2012. Dichiara restituirsi la tassa reclamo.
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