DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 17.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Comunicato Ufficiale N.107 DEL 17.10.2012 Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 6/10/2012: PORTO SAN GIORGIO A.S.D. – REAL DEM CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 17.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Comunicato Ufficiale N.107 DEL 17.10.2012 Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 6/10/2012: PORTO SAN GIORGIO A.S.D. - REAL DEM CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società A.S.D.REAL DEM CALCIO A 5 avverso l'esito della gara PORTO SAN GIORGIO A.S.D. - REAL DEM CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 co.5,lettera a) del C.G.S., per aver provveduto a schierare nell’incontro in questione, il calciatore Silva Vaz Pereira Rafael in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e va respinto. Dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la controversia di che trattasi, il nominato in questione risulta tesserato per la società Porto San Giorgio a far tempo dal 03.10.2012. Ne consegue pertanto che il calciatore summenzionato aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe, svoltasi il 6.10.2012 P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.85 del 9.10.2012, decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Porto San Giorgio– Real Dem 3-2; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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