CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 23 ottobre 2012 promosso da: Sig.ra Elisabetta Cortani / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 23 ottobre 2012 promosso da: Sig.ra Elisabetta Cortani / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO Prof. Avv. Maurizio Benincasa nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2576 del 1° ottobre 2012 - 665) promosso da: Sig.ra Elisabetta Cortani, con e presso l’Avv. Mattia Grassani parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta parte intimata *** Oggi martedì 23 ottobre 2012, alle ore 9:10, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) – Stadio Olimpico – Tribuna Tevere – 00135 Roma, si è tenuta la prima udienza dell’Arbitro unico nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”). Si dà atto della presenza dell’Arbitro unico, nonché del Dott. Luca Saccone, Segretario del Tribunale. Si dà, inoltre, atto, che sono presenti: - l’Avv. Mattia Grassani, difensore della parte istante, munito dei poteri per conciliare la controversia; - l’Avv. Stefano La Porta, difensore della parte intimata, munito dei poteri per conciliare la controversia. Preliminarmente le parti dichiarano espressamente di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice, confermano la nomina dell’Arbitro unico dichiarando di non avere alcun motivo di ricusazione nei suoi confronti. L’Arbitro unico esperisce il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La signora Elisabetta Cortani, riconoscendo le proprie responsabilità e la correttezza formale dei provvedimenti disciplinari impugnati, sottopone alla Federazione Italiana Giuoco Calcio una proposta conciliativa che definisca a tutto il 31 ottobre 2012 il periodo di inibizione inflittole. La proposta conciliativa è avanzata in considerazione sia delle circostanze soggettive che delle obiettive difficoltà economiche della società S.S. Lazio Calcio Femminile che hanno comportato il ritardo - peraltro di pochi giorni - negli adempimenti amministrativi della società, la quale è comunque interessata dalla grave crisi economica che affligge l’intero comparto del calcio femminile. La parte istante offre inoltre di farsi carico delle spese del presente procedimento, come saranno determinate dall’Arbitro Unico. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, sentita la Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto che la S.S Lazio Calcio Femminile ha comunque adempiuto - pur se in lieve ritardo – ai propri obblighi nei confronti delle sue tesserate di cui al provvedimento disciplinare impugnato, ritiene meritevole di accoglimento la proposta conciliativa della signora Cortani, in ragione della misura della sanzione già scontata dalla stessa e soprattutto in ragione della contenuta dimensione economica del movimento del calcio femminile e delle obiettive difficoltà in cui versa. L’Arbitro Unico, preso atto dell’accordo conciliativo raggiunto, dispone che il periodo di inibizione inflitto alla istante Elisabetta Cortani con provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 8/CDN del 26 luglio 2012, cessi al giorno 31 ottobre 2012, compreso. I costi amministrativi del procedimento e gli onorari dell’Arbitro Unico sono posti a carico della parte istante. Le parti dichiarano pertanto di rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa relativa all’oggetto del procedimento arbitrale prot. 2576 instaurato innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con istanza in data 1 ottobre 2012. L’Arbitro unico dà atto dell’intervenuta conciliazione e si riserva la liquidazione del proprio compenso con separata ordinanza. L’udienza viene chiusa alle ore 9:30. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 23 ottobre 2012 F.to Maurizio Benincasa F.to Luca Saccone F.to Mattia Grassani F.to Stefano La Porta Il presente verbale è stato protocollato nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 2880
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